Cass. civ. n. 5866 del 05 marzo 2024

Testo massima n. 1


BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO Nullità per malafede ex art. 19 c.p.i. - Natura e finalità della norma - Differenza dalla nullità per difetto di novità - Autonomia della condotta - Presupposti fattuali.


In tema di proprietà industriale, la nullità per la registrazione del marchio in malafede ex art. 19 c.p.i., concernendo una condotta autonoma che presuppone la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, desumibile, in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d'interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare, si differenzia dalla nullità per difetto di novità ex art. 12 c.p.i., che invece presuppone la valutazione dei requisiti di registrabilità del marchio posteriore alla luce dell'esistenza di anteriori diritti su marchi o altri segni distintivi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14925 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 14 com. 1 lett. C
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 19
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 28

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