Cass. pen. n. 43491 del 3 dicembre 2001

Testo massima n. 1


In tema di formazione della prova, l'acquisizione nella fase delle indagini e la successiva visione nella fase dibattimentale di videocassetta registrata (contenente immagini relative alla condotta dell'imputato) costituisce prova atipica, che, ai sensi dell'art. 189 c.p.p., legittimamente può essere assunta, in quanto idonea a contribuire all'accertamento dei fatti. (Fattispecie concernente le riprese effettuate da una videocamera collocata all'esterno di una banca).

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