Cass. pen. n. 36343 del 30 ottobre 2002
Testo massima n. 1
In tema di omessa convocazione dell'assemblea, la nuova formulazione dell'art. 2631 c.c. introdotta dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in sostituzione dell'art. 2630, comma secondo, n. 2, c.c., ha trasformato la fattispecie di reato in illecito amministrativo. La nuova e più favorevole disciplina non pone alcuna distinzione con riferimento al tipo di società cui appartengano gli amministratori o i sindaci cui l'omissione sia imputata e deve, pertanto, trovare immediata applicazione anche nell'ipotesi di sindaci di società cooperativa che abbiano omesso di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. (Nel caso di specie, riguardante l'omessa convocazione dell'assemblea dei soci di una cooperativa a r.l. per l'approvazione del bilancio di esercizio, la Suprema Corte ha annullato l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato).
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