Cass. pen. n. 12731 del 18 marzo 2003
Testo massima n. 1
La responsabilità civile dello Stato per l'attività del pubblico dipendente che abbia arrecato pregiudizio ai terzi è esclusa allorché questa trovi nell'esplicazione della pubblica funzione solo l'occasione del suo manifestarsi per finalità estranee o addirittura contrarie a quelle della P.A., ma non quando si tratti di attività ricollegabile, pur nella concomitanza di interessi personali o di abusi del dipendente, al perseguimento di quelle finalità. (Nella specie, è stata ritenuta la responsabilità civile del Ministero dell'interno per i danni cagionati, al di fuori dell'orario di servizio, da un agente della polizia di Stato a una persona al cui indirizzo egli aveva esploso colpi di arma da fuoco ferendola, nel convincimento — non cervellotico, quantunque poco meditato — che si trattasse di un rapinatore, sul rilievo che l'agente anche fuori del servizio è tenuto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a provvedere alla prevenzione e repressione dei reati).