Cass. pen. n. 9008 del 25 febbraio 2003
Testo massima n. 1
Il principio dell'inutilizzabilità delle prove ex art. 191, comma 1, c.p.p., sia pure invocabile anche per la fase degli atti di indagine del pubblico ministero, trova applicazione unicamente nelle ipotesi in cui le prove siano state acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Ne consegue che detta inutilizzabilità possa discendere, in difetto di espressa e specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e non si estenda a quelle prove che siano state solo irritualmente acquisite.
Testo massima n. 2
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606, lett. e, c.p.p.), sotto il profilo della congruità e completezza della valenza sintomatica attribuita alle premesse costituite dagli indizi ed alla coerenza intrinseca delle conseguenze che se ne traggono in ordine alla prognosi di probabilità della colpevolezza dell'indagato.