Cass. pen. n. 23804 del 24 maggio 2004
Testo massima n. 1
In tema di corruzione propria, l'espressione «atto di ufficio» non è sinonimo di atto amministrativo ma designa ogni comportamento del pubblico ufficiale posto in essere nello svolgimento del suo incarico e contrario ai doveri del pubblico ufficio ricoperto. Ne consegue che nell'operato del pubblico ufficiale, retribuito dall'imputato con un compenso fisso mensile, il quale si sia reso disponibile a compiere una serie di condotte di natura diversa, ci si trova di fronte ad un'ipotesi di corruzione propria ai sensi dell'art. 319 e non all'ipotesi minore di cui all'art. 318 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la corresponsione di una somma mensile a un tenente colonnello dei carabinieri per una serie di condotte alcune delle quali tenute solo in occasione dell'ufficio, come ad esempio alcune raccomandazioni, ed altre invece poste in violazione ed in contrasto con i suoi doveri d'ufficio, come la rivelazione di informazioni riservate, integrasse il reato di cui all'art. 319 c.p.).
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