Cass. pen. n. 26848 del 15 giugno 2004

Testo massima n. 1


In tema di violazione dei sigilli, il soggetto nominato custode giudiziario è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta e nel caso di mancato impedimento dell'evento può essere giustificato solo fornendo la prova che l'omessa vigilanza è stata dovuta a caso fortuito o forza maggiore, e non già adducendo di aver affidato i propri compiti di custodia ad altra persona (nel caso di specie, al coniuge).

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