Cass. pen. n. 42887 del 3 novembre 2004

Testo massima n. 1


Il reato di peculato militare mediante profitto dell'errore altrui si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi e nel caso in cui l'errore sia stato determinato da tale condotta, ricadendo in questa ipotesi l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale nella più ampia e generica previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 c.p. costituisce ipotesi marginale e residuale.

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