Cass. civ. n. 9151 del 27 agosto 1991

Testo massima n. 1


La regola fondamentale di cui all'art. 2935 c.c. in tema di prescrizione è applicabile, anche con riferimento alla decadenza, in relazione alla disciplina speciale dettata per la accettazione di eredità da parte di persone giuridiche in generale e degli enti morali ed ecclesiastici in particolare, per cui il termine previsto dall'art. 480 c.c. per tale accettazione non inizia a decorrere se l'ente chiamato all'eredità non è stato ancora autorizzato dall'autorità competente e conseguentemente in tale ipotesi non può essere neppure fissato dal giudice ai sensi dell'art. 481 c.c.

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