Art. 481 – Codice civile – Fissazione di un termine per l’accettazione

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine [749 c.p.c.] entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde [2694 c.c.] il diritto di accettare [488, 650 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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