Cass. civ. n. 591 del 08 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO IVA - Rappresentante fiscale - Soggettività passiva - Limiti - Responsabilità solidale - Condizioni - Prova.


In tema di IVA, il rappresentante fiscale ex art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, avendo una soggettività passiva parziale, limitata alle sole operazioni passive specificamente attribuitegli dal mandante non residente (in nome e per conto del quale agisce), è solidamente responsabile con quest'ultimo, non per la mera esistenza del rapporto di mandato, ma per aver effettivamente posto in essere operazioni irregolari nell'interesse del soggetto rappresentato, la cui prova si desume dall'ingerenza attiva del rappresentante, indipendentemente e anche in violazione degli obblighi del mandato, nelle operazioni contra legem perfezionate direttamente dal mandante non residente, non essendo invece sufficiente la mera conoscenza o conoscibilità dell'esistenza di tali operazioni.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 18759 del 2014

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 2 CORTE COST.

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