Cass. pen. n. 12762 del 11 aprile 2006

Testo massima n. 1


Integra gli estremi del delitto di sequestro di persona (art. 630 c.p.) — e non quelli del delitto di estorsione (art. 629 c.p.) — la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, posto che il delitto di cui all'art. 630 c.p. è un reato plurioffensivo nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti.

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