Cass. civ. n. 5912 del 05 marzo 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di disoccupazione ordinaria - Periodi di malattia di durata inferiore all'anno - Esclusione dal biennio rilevante ai fini del computo del requisito contributivo - Condizioni - Osservanza degli oneri di denuncia imposti dall'art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957 - Necessità.


In tema di diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria, in ipotesi di periodi di malattia dell'assicurato riconducibili, per la durata inferiore all'anno, all'ambito applicativo dell'art. 56, lettera a), n. 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935, per escludere un determinato periodo dal biennio rilevante ai fini del computo del requisito contributivo di cui all'art. 74, comma, 1 del medesimo r.d.l., è indispensabile l'osservanza degli oneri di denuncia imposti dall'art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957, trattandosi di adempimenti funzionali a consentire all'Inps il tempestivo accertamento sancito dalla legge come condizione per tale esclusione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26218 del 2018

Normativa correlata

Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 56 CORTE COST.
Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 74
DPR 26/04/1957 num. 818 art. 11 CORTE COST.
DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 com. 2 CORTE COST.

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