Cass. civ. n. 1556 del 25 maggio 1973
Testo massima n. 1
Ai fini dell'annullamento del contratto per errore su una qualità essenziale dell'oggetto dello stesso, non occorre accertare se tale qualità sia stata o meno pattuita tra le parti, essendo sufficiente e rilevante che una delle parti stesse si sia indotta alla stipulazione del negozio nell'erronea e determinante convinzione della sua esistenza.