Cass. pen. n. 29999 del 12 settembre 2006
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari, nella nozione di «elementi a favore», che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell'ordinanza, rientrano soltanto gli elementi di natura oggettiva e, di fatto, aventi natura concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non rientrano in tale nozione le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nell'apprezzamento complessivo operato dal giudice della libertà.