Cass. pen. n. 7962 del 26 febbraio 2007

Testo massima n. 1


Il reato di cui all'art. 659, comma primo, c.p., si realizza quando si sia verificato un disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, indipendentemente dal fatto che i lamentati rumori, che eccedevano la normale tollerabilità, siano stati o meno conseguenza dell'esercizio di una professione o mestiere rumoroso. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza del reato, a seguito dell'attivazione di un rumoroso impianto di condizionamento d'aria utilizzato da un laboratorio di sartoria, sito in un edificio di civile abitazione).

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