Cass. pen. n. 10376 del 6 marzo 2008

Testo massima n. 1


In tema di impedimento del difensore dell'imputato, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per motivi di salute determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, c.p.p. (Fattispecie nella quale il difensore di fiducia ha delegato altro difensore al mero deposito di un'istanza di rinvio, senza attribuirgli altre facoltà ai sensi dell'art. 102 c.p.p.).

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