Cass. civ. n. 5166 del 3 aprile 2003

Testo massima n. 1


Il dolo è, ai sensi dell'art. 1439 c.c., causa di annullamento del contratto, allorché si sia con cretato in artifici o raggiri o anche menzogne, che — ingenerando nella controparte una rappresentazione alterata della realtà — siano stati determinanti del consenso che altrimenti non sarebbe stato prestato.

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