Cass. civ. n. 3030 del 22 ottobre 1974

Testo massima n. 1


L'attività del contraente, rilevante al fine della configurazione del dolo, consiste nella determinazione di false rappresentazioni relative non solo alla natura ed alle qualità materiali del bene che è oggetto del contratto, ma anche a tutti quegli elementi che per l'altro contraente possono essere decisivi per la prestazione del suo consenso (fra questi, in primo luogo, il prezzo del bene).

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