Cass. pen. n. 29770 del 24 marzo 2009

Testo massima n. 1


In tema di associazione di tipo mafioso, le condotte di partecipazione e di direzione o di organizzazione, se consumate in tempi diversi ma in relazione al medesimo sodalizio criminoso, non integrano due distinti reati in continuazione tra loro, bensì un unico delitto iscrivibile nel paradigma del reato progressivo caratterizzato dall'offesa crescente al medesimo bene giuridico. (In motivazione la Corte ha chiarito che il rapporto tra le due autonome fattispecie di reato descritte nei primi due commi dell'art. 416 bis c.p. deve essere risolto nel senso sopra descritto in forza della clausola di consunzione individuata dalla formula «per ciò solo» contenuta nel secondo comma dell'articolo menzionato).

Testo massima n. 2


Nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis c.p., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale di cui all'art. 63, comma quarto, c.p., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato sesto comma dell'art. 416 bis, che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata.

Testo massima n. 3


Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa di un reato la quale sia anche indagata per altro reato connesso o probatoriamente collegato al precedente e che venga sentita in qualità di testimone invece che con le garanzie riservate all'imputato di reato connesso ovvero, qualora ne sussistano i presupposti, nella veste di testimone assistito. (Fattispecie relativa alla ritenuta inutilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni rese in qualità di persona informata sui fatti dalla vittima di un'estorsione, già incriminata per favoreggiamento degli autori della medesima). (Annulla senza rinvio, App. Palermo, 23 gennaio 2008).

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