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Art. 416 bis — Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Art. 416 bis — Associazioni di tipo mafioso anche straniere

, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [ 112 n. 2 ].

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego [ 240 ].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [ 32quater ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 111/2018

Il concetto di “appartenenza”ad una associazione mafiosa, rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “partecipazione”, si sostanzia in un’azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale.

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Cass. pen. n. 51906/2017

Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione del vincolo della continuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza impugnata ed altro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato con sentenza di condanna emessa vent’anni prima, in quanto dalla sentenza impugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimo ambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compagine sociale ed al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti ed occasionali inimmaginabili al momento dell’iniziale affiliazione del ricorrente).

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Cass. pen. n. 41772/2017

Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso è necessario che l’associazione abbia già conseguito, nell’ambiente in cui opera, un’effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che può discendere dal compimento di atti anche non violenti e non di minaccia, che, tuttavia, richiamino e siano espressione del prestigio criminale del sodalizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli eventuali atti di violenza e minaccia posti in essere da un’associazione di nuova formazione al fine di acquisire sul territorio la capacità di intimidazione, in quanto precedenti all’assoggettamento omertoso della popolazione e strumentali a strutturare il prestigio criminale del gruppo, sono atti esterni ed antecedenti rispetto alla configurazione del reato di cui all’art.416-bis cod.pen.).
La circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso, prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l’esistenza di un’associazione ex art. 416-bis, cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell’ambito di un’associazione criminale comune, nonchè nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento della circostanza aggravante in questione rispetto ad alcuni reati fine di un’associazione per delinquere, commessi anche da soggetti estranei al reato associativo, non consente di attribuire necessariamente al sodalizio il carattere della mafiosità).

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Cass. pen. n. 40855/2017

• In materia di reati aggravati ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall’art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione; ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall’art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all’infinito.

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Cass. pen. n. 36107/2017

• In tema di associazione di tipo mafioso, non è esclusa la responsabilità per tale reato nell’ipotesi in cui – nei confronti dello stesso imputato – non sia stata raggiunta la prova della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n.152 in relazione alla commissione di reati – fine, dal momento che non ogni reato commesso dai partecipanti al sodalizio criminoso è necessariamente compiuto con l’impiego del metodo mafioso o per agevolare l’organizzazione medesima.

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Cass. pen. n. 35277/2017

È configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nell’ipotesi in cui l’autore della condotta svolga il ruolo di “alter ego”del soggetto di vertice di un gruppo mafioso, ponendo in essere attività di ausilio ed intermediazione nei suoi riguardi, con carattere continuativo e fiduciario, tali da risolversi in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio, nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest’ultimo.

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Cass. pen. n. 31874/2017

Ai fini della applicabilità della speciale attenuante della dissociazione di cui all’art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in legge n. 203 del 1991) è necessario che il soggetto che ne benefici sia ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa ovvero di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose, ai sensi dell’art. 7 del medesimo D.L. n. 152 del 1991; la predetta attenuante non può, invece, trovare applicazione qualora la formale contestazione dell’aggravante di cui al citato art. 7 non trovi positivo riscontro in sentenza.

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Cass. pen. n. 27428/2017

In tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, essendo illogico ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all’interno di un’organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure l’ordinanza impugnata, la quale aveva ritenuto che l’appartenenza dell’imputato alla ‘ndrangheta fosse dimostrata, in particolare, dalla sua presenza al pranzo di affiliazione di altri sodali).

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Cass. pen. n. 27394/2017

Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell’organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poichè, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l’offesa all’ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio con la c.d. «messa a disposizione», in quanto idonea ad accrescere, per ciò solo, la potenziale capacità operativa ed intimidatoria dell’associazione criminale.

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Cass. pen. n. 27094/2017

In tema di associazione di tipo mafioso, la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici, può essere desunta da indicatori fattuali come le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi e il conflitto con le tradizionali associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che ha escluso l’esistenza della gravità indiziaria del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con riferimento ad una nuova formazione delinquenziale in difetto dell’accertamento che essa si sia proposta sul territorio ingenerando il clima di generale soggezione che ne giustifica la qualificazione mafiosa).

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Cass. pen. n. 24851/2017

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art.416 bis cod.pen., in ipotesi di strutture delocalizzate e di mafie”atipiche”, non è necessaria la prova che l’impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che per le organizzazioni diverse dalle c.d. mafie storiche, la valutazione della sussistenza del requisito dell’esternazione del metodo mafioso, non deve essere necessariamente parametrata all’impatto ambientale determinato dal radicamento territoriale dell’organizzazione, giacchè la condizione di assoggettamento e di omertà – variabile dipendente dalla permeabilità del contesto sociale all’uso strumentale dell’intimidazione mafiosa – costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa ma non è, rispetto ad essa, causalmente obbligato)

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Cass. pen. n. 24850/2017

Il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. è configurabile – con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. “locale”) di un sodalizio mafioso radicato nell’area tradizionale di competenza – anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella “madre”del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l’ordine pubblico. (In motivazione la Corte ha osservato come diverso sia invece il caso di una neoformazione che si presenta quale struttura autonoma ed originale, ancorché caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, giacché, rispetto ad essa, è imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie ex art. 416-bis cod. pen., tra cui la manifestazione all’esterno del metodo mafioso, quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed omertà nell’ambiente circostante).

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Cass. pen. n. 19245/2017

Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente – in un territorio in cui è radicata un’organizzazione mafiosa storica – che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell’associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività. (Nella fattispecie, relativa ad un’estorsione commessa nel territorio calabrese, la Corte ha ritenuto che i toni percepiti come “mafiosi”dalla P.O. – destinataria della richiesta di uno dei due imputati, pregiudicato per reati gravi, di non eseguire lavori ottenuti in appalto, in modo da favorire l’altro imputato – consentissero di ritenere integrato il “metodo mafioso”di cui alla predetta aggravante, essendo tali toni ben conosciuti dall’imprenditoria del luogo, ove la ‘ndrangheta agisce, nella gestione delle attività economiche, in modo seriale, con modalità “tipiche”immediatamente distinguibili dalle vittime).

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Cass. pen. n. 18773/2017

L’associazione di tipo mafioso si connota per l’utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo che si manifesta internamente attraverso l’adozione di uno stretto regime di controllo degli associati, ma che si proietta anche all’esterno attraverso un’opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da determinare uno stato di soggezione e di omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si dirige l’attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale.

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Cass. pen. n. 14255/2017

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l’esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni.

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Cass. pen. n. 8461/2017

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura – caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine – accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall’altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con cui il tribunale del riesame aveva reputato sussistere la permanenza del vincolo associativo in capo all’indagato – “braccio destro”del capoclan – nonostante la sofferta detenzione, sottolineando come i suoi contatti con il medesimo, e con l’intero gruppo, fossero nel frattempo continuati anche in ragione della periodica erogazione di somme di denaro da parte del sodalizio).

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Cass. pen. n. 53423/2016

Alla circostanza aggravante di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 152/1991, conv. con modif. in legge n. 203/1991, che si articola nella duplice ipotesi dell’avvalersi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. e dell’avere agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, deve riconoscersi carattere oggettivo, quanto alla prima di dette ipotesi, e carattere soggettivo, quanto alla seconda.

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Cass. pen. n. 52607/2016

Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, l’attualità della pericolosità sociale può essere desunta, oltre che dalla condanna definitiva del proposto per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., anche dall’assenza di elementi idonei a dimostrare il recesso dall’associazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento nel quale veniva sottolineata la mancanza di prova del venir meno dell’associazione di stampo mafioso, nonostante lo stato di detenzione di alcuni compartecipi, nonchè l’elevato livello di coinvolgimento ed il rango assunto dal prevenuto nelle attività del gruppo criminoso).

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Cass. pen. n. 44644/2016

In sede di applicazione o conferma della misura cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, il giudice non ha l’obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell’indagato, essendo sufficiente – in virtù della presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari contenuta nell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. – che egli dia atto dei gravi indizi in merito all’ipotesi di reato sopra menzionata e dell’inidoneità degli elementi, eventualmente evidenziati dall’indagato o dalla sua difesa, a superare detta presunzione.

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Cass. pen. n. 33775/2016

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., non è necessario che l’appartenenza dell’agente a un’associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante.

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Cass. pen. n. 18132/2016

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo diretto occorre che l’agente, pur in assenza dell'”affectio societatis”e, cioè, della volontà di far parte dell’associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa nonchè dell’efficacia causale della propria attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, essendo a tal fine sufficiente che egli abbia previsto ed accettato tale effetto come risultato non solo possibile, bensì certo, o comunque altamente probabile, della propria condotta. (In motivazione, la Corte ha affermato che, ai predetti fini valutativi, si deve tener conto anche delle massime di esperienza desumibili, fra l’altro, dai rapporti intrattenuti con i membri del sodalizio a fini elettorali, dalla sua conoscenza del ruolo che i suddetti membri ricoprivano nell’ambito della cosca, nonchè dalle connotazioni qualitative e quantitative dell’attività prestata in favore dei singoli sodali o del sodalizio).

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Cass. pen. n. 16/1994

È configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. (Nell’affermare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha sottolineato la diversità di ruoli tra il partecipe all’associazione e il concorrente eventuale materiale, nel senso che il primo è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l’associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è, insomma colui che agisce nella «fisiologia», nella vita corrente quotidiana dell’associazione, mentre il secondo è, per definizione, colui che non vuol far parte dell’associazione e che l’associazione non chiama a «far parte», ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la «fisiologia» dell’associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase «patologica» che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa).

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