Art. 416 bis – Codice penale – Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone , è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego [240].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 16560/2023

In tema di associazione di tipo mafioso, il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili, quali la detenzione o la condanna, non trova applicazione automatica, essendo tali eventi accettati come eventualità prevedibili in contesti criminosi del genere, sicché, in tal caso, il vincolo della continuazione può essere egualmente riconosciuto se vi è prova che il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo, costituito da fasi di detenzione o da condanne, trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo in favore del sodalizio criminoso.

Cass. pen. n. 14444/2023

Con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera, ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., non è sufficiente la ricostruzione di collegamenti con la c.d. casa-madre (nella specie, l'organizzazione nigeriana "Black Axe"), non potendosi applicare a tali sodalizi i criteri delle cd. mafie storiche, ma, in linea con i requisiti previsti per le nuove mafie, è necessario accertare se il sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cui l'associazione è attiva.

Cass. pen. n. 11118/2022

In tema di associazione di tipo mafioso, l'omertà, correlata in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione del gruppo criminale, deve essere sufficientemente diffusa, ancorchè non generalizzata nell'ambito del territorio di riferimento e può derivare, non solo dalla paura di danni alla persona, ma anche dalla minaccia di conseguenze dannose potenzialmente rilevanti, di modo che sia diffusa la convinzione che collaborare con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni nei confronti del denunciante per effetto della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza e della sussistenza di soggetti forniti del potere di danneggiare chi abbia osato contrapporsi.

Cass. pen. n. 22899/2022

In tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "Cosa nostra"), per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori.

Cass. pen. n. 12197/2022

In tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa "storica", caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l'attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell'accusato con il sodalizio.

Cass. pen. n. 49744/2022

Ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica "ex post" del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione della attività.

Cass. pen. n. 47538/2022

Il reato di cui all'art. 416-bis è configurabile con riguardo a una nuova articolazione periferica (segnatamente una locale di 'ndrangheta) di un sodalizio mafioso operante in un'area caratterizzata da particolare vastità spaziale e sociale (nella specie, la città di Roma), anche laddove non sia replicato il peculiare modello di insediamento dell'associazione mafiosa di riferimento, qualora: emerga il collegamento della nuova struttura, pur dotata di autonomia organizzativa, con tale sodalizio; la nuova struttura svolga un'attività destinata ad "occupare" aree produttive e di mercato, inquinando il relativo tessuto sociale-economico e sia mossa dalle stesse logiche dell'associazione di riferimento; il suo modulo organizzativo replichi i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico; vi sia dotazione di mezzi idonei a sprigionare nel nuovo contesto una forza intimidatrice propria, dotata di effettività e obiettivamente riscontrabile; vi sia la spendita, anche nei confronti di altre organizzazioni criminali presenti sul territorio, della fama criminale conseguita nei territori di storico e originario insediamento.

Cass. pen. n. 4822/2022

In tema di associazione di tipo mafioso, risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente di una cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricato delle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e di comando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale.

Cass. pen. n. 44221/2022

I provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca "allargata" di cui all'art. 240-bis cod. pen. e alla confisca obbligatoria di cui all'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. devono contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del "periculum in mora", illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

Cass. pen. n. 24324/2022

È suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., allorché sia passata in giudicato la sentenza di assoluzione, per insussistenza del fatto, di tutti gli altri compartecipi dell'associazione, data l'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle due sentenze e l'impossibilità di configurare un sodalizio criminale composto da un numero di partecipi inferiore a quello previsto "ex lege", non venendo, invece, in rilievo una questione di differente valutazione delle condotte.

Cass. pen. n. 35673/2022

In tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione né i fisiologici avvicendamenti strutturali interni, né l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie, né l'ampliamento o la riduzione dell'ambito territoriale di operatività, sicché, per affermare che ad un'associazione ne segua una diversa, richiedente l'accertamento "ex novo" degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che la seconda organizzazione sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo.

Cass. pen. n. 18020/2022

In tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso.

Cass. pen. n. 5136/2022

La circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.

Cass. pen. n. 9395/2021

È configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confronti dell'appartenente all'organismo di vertice di un'associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito alla esecuzione dello specifico delitto mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all'atto della "doverosa" informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito.

Cass. pen. n. 5656/2021

Il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., ove commesso dall'appartenente ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, concorre con quello di partecipazione a tale associazione aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., stante l'obiettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l'art. 648-ter.1 cod. pen., e non anche l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., richiede che l'autore agisca in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego.

Cass. pen. n. 4984/2021

In tema di applicazione del principio del "ne bis in idem" e di divieto di un secondo giudizio, nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano i mutamenti delle modalità di partecipazione associativa, la modifica dell'oggetto del programma criminoso o del numero degli affiliati, ma ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi, rappresentati dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità.

Cass. pen. n. 47054/2021

Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno.

Cass. pen. n. 15551/2021

In tema di associazione di tipo mafioso, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, ma con indicazione della sola data di accertamento, il giudice del dibattimento deve verificare in concreto se la fattispecie decritta nell'imputazione si sia già esaurita prima, dopo o contestualmente a tale accertamento o sia ancora in atto, poiché, in tale ultimo caso, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale permanenza e se ne può tenere conto a ogni effetto penale, senza la necessità di un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero.

Cass. pen. n. 1688/2021

In presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'"offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso spontaneo o provocato "ab externo". (In motivazione la Corte ha sottolineato come l'offesa al bene giuridico tutelato dall'art. 416-bis cod. pen. si protrae finché permane l'offerta di contribuzione del singolo partecipe, posto che è l'esistenza stessa del sodalizio a porre in pericolo l'ordine pubblico).
In tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione: a) l'eventuale variazione della compagine associativa per successiva adesione di nuovi membri o per rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività. (La Corte ha precisato che, per affermare che ad un'associazione ne segua una diversa, occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo, come in caso di faide o scissioni).

Cass. pen. n. 46385/2021

L'esame del giudice sulla ricorrenza dei presupposti della speciale attenuante della dissociazione, prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ed oggi dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.), non può che essere limitato a quanto riferito dall'imputato nel singolo procedimento in ordine ai reati oggetto dello stesso, solo in relazione ai quali vengono in rilievo decisività e concretezza dell'apporto fornito, restando estraneo a tale esame il contributo offerto in altri procedimenti per vicende delittuose diverse.

Cass. pen. n. 1162/2021

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato. (In motivazione la Corte ha precisato che la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario).
La prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio.

Cass. pen. n. 37865/2021

In tema di misure cautelari personali, a seguito della disciplina di contrasto alla pandemia da Covid-19, è legittima l'ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 2-ter del d.l. 10 maggio 2020, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, nei confronti di soggetto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti indicati in tale articolo (nella specie, tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.), quando, valutate ancora persistenti le esigenze cautelari, sussistano evidenze concernenti il contenimento del fenomeno pandemico, sulla base delle attestazioni da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) in merito alla disponibilità di strutture penitenziarie adeguate alle condizioni di salute del prevenuto, e del Presidente della Giunta della Regione interessata, circa l'idoneità del luogo di custodia individuato per l'esecuzione ad evitare pregiudizi per la salute del predetto. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 29/04/2021)

Cass. pen. n. 40274/2021

La sola appartenenza all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso (nella specie "Cosa nostra"), investita del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cosiddetti "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha, tuttavia, valenza dimostrativa univoca del contributo di ciascuno dei componenti alla realizzazione del reato-fine, essendo necessario che ciascuno di questi, informato in ordine alla delibera da assumere, presti il proprio consenso, anche tacito, alla pianificazione dello specifico reato. (Fattispecie relativa alla strage di via D'Amelio, in cui la partecipazione morale all'attentato stragista dell'appartenente all'organismo di vertice dell'associazione criminale era stata desunta dall'adesione silente prestata al momento deliberativo della strage da parte della "Commissione di fine anno").

Cass. pen. n. 38831/2021

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, quando oggetto del giudizio sia l'accertamento relativo alla ricorrenza di nuova formazione in rapporto di continuità con una cosca storica, oggetto di passati accertamenti irrevocabili, può prescindersi da specifici accertamenti in ordine all'esteriorizzazione del metodo mafioso solo in presenza di univoci elementi che dimostrino che la formazione oggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità (nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza dei soggetti coinvolti), e, come tale, continui ad operare su un determinato territorio, replicando o, comunque, sfruttando, un contesto riconducibile all'alveo del terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. (In motivazione la Corte ha sottolineato che tanto più è sfumata l'indagine sull'effettivo ricorso ad attività o metodi improntati all'intimidazione e conseguente assoggettamento ed omertà, tanto più rigoroso e solida deve risultare l'acquisizione probatoria dimostrativa delle caratteristiche strutturali del sodalizio).

Cass. pen. n. 32767/2021

In tema di associazione di tipo mafioso, nel caso di archiviazione non seguita da autorizzazione alla riapertura delle indagini, al fine di escludere la medesimezza del fatto, che preclude la possibilità di svolgere nuove investigazioni, non rilevano i mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli) del soggetto ovvero le eventuali modifiche della composizione numerica o degli equilibri interni al sodalizio, ma è necessario accertare che il partecipe sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio.

Cass. pen. n. 38848/2021

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.

Cass. pen. n. 33863/2021

Ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4 bis della legge n 26 luglio 1975, n. 354 (nella specie, associazione di tipo mafioso), deve valutare l'esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., compresa la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Cass. pen. n. 38603/2021

In tema di applicazione di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. deve intendersi riferita anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 19/04/2021)

Cass. pen. n. 32902/2021

In tema di concorso esterno in associazione mafiosa, l'efficienza causale del contributo arrecato dal professionista che, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo del sodalizio, presti la propria attività nell'interesse di esso, non richiede la compiuta realizzazione del risultato illecito finale perseguito dall'associazione, assumendo rilievo la mera messa a disposizione dei sodali delle proprie competenze professionali e l'esecuzione puntuale delle prestazioni richieste, trattandosi di attività che comunque consolida e rafforza le capacità operative dell'organizzazione. (Fattispecie in cui si è ritenuta la responsabilità del professionista che, nell'interesse dell'associazione, alterava un bilancio e costituiva rapporti lavorativi simulati per l'ottenimento di indebiti finanziamenti, veicolava messaggi intimidatori tipicamente mafiosi nella gestione di un rapporto negoziale controverso, individuava una possibile testa di legno per l'amministrazione di una impresa di interesse del gruppo).

Cass. pen. n. 34615/2021

In presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione da parte dell'accusa che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'"offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso (spontaneo o provocato "ab externo").

Cass. pen. n. 31920/2021

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'essenziale connotazione delle forme di "delocalizzazione" della cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall'associazione principale, risiede nella "intrinseca, e non implicita," forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza che sia necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/06/2019).
L'associazione di tipo mafioso non è necessariamente destinata alla commissione di delitti, ma può anche essere diretta a realizzare, avvalendosi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416-bis cod. pen., fra i quali quello della realizzazione di profitti ingiusti per sé o per altri. (Fattispecie nella quale l'associazione era diretta a controllare una serie di società coinvolte nella gestione dei rifiuti che rappresentavano lo strumento per acquisire appalti pubblici e privati con illecite modalità). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/06/2019).
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi di una "locale" di mafia storica (nella specie 'ndrangheta), quando sia riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione, non essendo sufficiente il solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico.

Cass. pen. n. 36958/2021

In tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. (In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta).

Cass. pen. n. 25219/2021

In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il "tempus commisi delicti" non sia precisamente indicato nell'imputazione. (Fattispecie di rigetto della richiesta di indicazione della data finale di permanenza del reato associativo mafioso, contestato in forma aperta, in senso difforme da quanto accertato dal giudice della cognizione che non aveva indicato una data di cessazione della condotta anteriore alla sentenza di primo grado).

Cass. pen. n. 22751/2021

Ai fini della retrodatazione della decorrenza del termine di durata di più misure cautelari disposte con ordinanze diverse, non sussiste alcuna connessione rilevante tra il reato di associazione mafiosa e quelli di omicidio commessi nello svolgimento dell'attività del sodalizio, atteso che questi ultimi non rappresentano la finalità per cui lo stesso è stato costituito.

Cass. pen. n. 19863/2021

In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis l cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale.

Cass. pen. n. 18875/2021

La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle motivazioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/05/2019)

Cass. pen. n. 20900/2021

Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice della esecuzione che aveva escluso il vincolo della continuazione tra reati associativi relativi alla medesima organizzazione criminale sulla base del mutamento nel tempo della compagine associativa e della estensione dell'ambito di operatività, senza accertare l'adesione ad un nuovo "pactum sceleris" ovvero una discontinuità nel programma criminoso).

Cass. pen. n. 23890/2021

La circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. - che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale, nel caso di associazioni cd. storiche come mafia, camorra e 'ndrangheta, ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che dette associazioni operano nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pongono in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia ad alcuna di tali associazioni affiliato è inconcepibile.

Cass. pen. n. 12362/2021

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in relazione ad una articolazione periferica (c.d. "locale") di 'ndrangheta, attiva nel territorio della Calabria, non è necessario dimostrarne in concreto la capacità intimidatoria mafiosa, essendo sufficiente provare che la cosca appartenga ad una precisa "locale" della più generale struttura di 'ndrangheta, da cui mutua il potere di egemonizzazione criminale sul territorio di pertinenza, riconosciuto "ex lege" in forza del disposto di cui all'ultimo comma del predetto articolo. (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/09/2018)

Cass. pen. n. 14888/2021

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per aver preso parte ad una diversa articolazione locale della stessa organizzazione criminale operante nel medesimo territorio, non determinando immutazione del fatto, ma una sua mera specificazione, la diversa denominazione del gruppo criminale di riferimento.

Cass. pen. n. 21741/2021

Ai fini della confisca ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. di un intero patrimonio aziendale è necessario che la società sia qualificabile come mafiosa, ovvero che sussista correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e le attività riconducibili all'associazione, essendo di per sé insufficiente la mera partecipazione al sodalizio criminale dell'amministratore.

Cass. pen. n. 7839/2021

Nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. (Nella fattispecie, sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. a carico dell'indagato che risultava svolgere il ruolo di risolutore di controversie di portata rilevante, in materia di assegnazione di zone di competenza, per la realizzazione di lavori edili ed attività di "movimento terra"). (Conf. altresì n. 10040 del 1987).

Cass. pen. n. 7837/2021

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.

Cass. pen. n. 32076/2021

Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di chi, estraneo all'associazione, curi la trasmissione di comunicazioni riservate tra un esponente di spicco del sodalizio ed altri soggetti interessati, con riferimento alle attività illecite del gruppo. (Fattispecie relativa al figlio del locale capo-mafia, fattosi, in plurime circostanze, latore di messaggi, mediante "pizzini" e comunicazioni telefoniche, per stabilire luoghi e modalità di incontri che il padre, sottoposto a sorveglianza speciale, era impossibilitato a fissare personalmente).

Cass. pen. n. 23335/2021

Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione mafiosa, quando la continuativa erogazione di danaro a una consorteria di tal tipo da parte di un imprenditore sia finalizzata a ottenere "protezione" e sostegno nell'acquisizione di commesse economiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la circostanza in relazione al reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo questo finalizzato a procurare, in modo occulto, la provvista necessaria all'anzidetta erogazione).

Cass. pen. n. 17347/2021

La configurabilità del favoreggiamento personale con riguardo ad un reato presupposto di natura permanente (nella specie associazione per delinquere di stampo mafioso) presuppone che si sia già verificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, ricorrendo altrimenti la partecipazione all'associazione mafiosa o il concorso esterno alla stessa, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa.

Cass. pen. n. 14867/2021

Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione alle minacce profferite in udienza da un soggetto imputato per il reato di associazione mafiosa, per il grave turbamento indotto nella persona offesa dal timore di fronteggiare possibili azioni punitive dei complici e dei parenti dell'imputato).

Cass. pen. n. 4680/2021

Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica, separatamente giudicata, e quello di corruzione commesso dall'imputato mentre si trovava in carcere al fine di ottenere l'ingresso nell'istituto di beni non consentiti e la trasmissione di notizie, atteso che tali indebiti vantaggi erano funzionali all'esclusivo interesse dell'imputato e non al rafforzamento dell'associazione).

Cass. pen. n. 16543/2021

In tema di associazione di tipo mafioso, il possesso della c.d. "dote di 'ndrangheta", pur implicante una posizione di rango elevato nel sodalizio, non è sufficiente a provare l'effettiva operatività dell'associazione ed il ruolo ricoperto dal possessore al suo interno, definendone epoca e concreta durata della sua partecipazione.

Cass. pen. n. 4321/2020

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.

Cass. pen. n. 36555/2020

In tema di reati associativi, il divieto di "bis in idem" posto dall'art. 649 cod. proc. pen. non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose, risultando esso violato solo ove risultino sovrapponibili i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'identità dei due sodalizi cui avevano aderito i ricorrenti, siccome aventi un differente programma delittuoso, operavano in aree geografiche ed epoche solo parzialmente coincidenti, nonché con compagini soggettive in parte diversificate).

Cass. pen. n. 35775/2020

In tema di associazione di tipo mafioso, l'individuazione della c.d. "dote di 'ndrangheta", concernente lo "status" di un affiliato ad una consorteria 'ndranghetista, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito che, ove sorretta da una motivazione esente da vizi logici o motivazionali, non è sindacabile in sede di legittimità. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 29/04/2020)

Cass. pen. n. 37081/2020

Il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera che, pur non avendo l'indiscriminato controllo del territorio sul quale operano, siano in grado di esercitare la forza di intimidazione nei confronti degli appartenenti ad una comunità etnica ivi insediata, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo, a nulla rilevando che la percezione di tale potere criminale non sia generalizzata nel territorio di riferimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la mancanza di attitudine del sodalizio ad estendere la sua capacità di intimidazione nella comunità nazionale e l'acquisizione di un potere impositivo sulla sola comunità nigeriana non escludessero il connotato della "mafiosità"). (Rigetta in parte, CORTE APPELLO TORINO, 30/04/2019).
L'aggravante della transnazionalità può trovare applicazione anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presti il suo contributo alla commissione di un reato associativo, ma solo a condizione che non ricorrano elementi di "immedesimazione" fra le due strutture criminose. (Fattispecie relativa a gruppi di origine nigeriana denominati "Maphite" ed "Eiye" operanti in Italia che, pur mantenendo un collegamento con la corrispondente associazione operante in Nigeria nota come "Secret cults", sono state ritenute autonome, essendo sorte spontaneamente nel corso di ordinari fenomeni migratori e dotate di un coordinamento nazionale senza ingerenze nigeriane, nonché di una propria forza intimidatrice). (Rigetta in parte, CORTE APPELLO TORINO, 30/04/2019)

Cass. pen. n. 7155/2020

In tema di associazione a delinquere di tipo mafioso, nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., la pena è determinata secondo la disciplina speciale di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata; ne consegue che, quando concorre anche l'aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata, ai fini dell'individuazione della più grave tra le dette circostanze, sulla quale operare l'eventuale ulteriore aumento di pena, previsto dalla regola generale di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., rileva quella unitariamente considerata, a fini sanzionatori, dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 29/05/2019)

Cass. pen. n. 3595/2020

In tema di associazione di tipo mafioso, la sopravvenuta malattia dell'affiliato, suscettibile di impedirne, anche definitivamente, la partecipazione personale ai consessi ed alle attività operative dell'organizzazione, non comporta l'automatica rescissione del "pactum sceleris", ove tale condizione non determini la totale incapacità, fisica o psichica, di interfacciarsi con gli altri componenti della compagine criminale e, dunque, di prendere parte ai suoi processi decisionali. (Fattispecie relativa a un affiliato che, dopo l'insorgere della malattia, aveva continuato a partecipare alla vita associativa attraverso il proprio figlio, subentrato nel gruppo all'esito di un passaggio di consegne). (Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 15/04/2019).
Integra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso la condotta di chi offre il proprio contributo materiale, con carattere continuativo e fiduciario, ai fini della trasmissione di messaggi e direttive tra il soggetto in posizione apicale latitante e gli appartenenti alla consorteria in libertà, così da consentire al primo di continuare a dirigere l'associazione mafiosa, in quanto tale attività si risolve in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo. (Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 15/04/2019)

Cass. pen. n. 36891/2020

In tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari. (Fattispecie relativa ad ordinanza cautelare emessa nei confronti di soggetto condannato in primo grado per il reato di partecipazione associazione mafiosa, legato da vincoli familiari con il vertice del sodalizio). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 25/06/2020)

Cass. pen. n. 36283/2020

Il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., ove commesso dall'appartenente ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, concorre con quello di partecipazione a detta associazione aggravato dal finanziamento di attività illecite, di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., stante l'obiettiva diversità dei rispettivi elementi costitutivi, in quanto solo l'art. 648-ter.1 cod. pen. - e non anche l'aggravante del comma sesto dell'art. 416-bis citato - richiede che l'autore agisca in modo da ostacolare concretamente l'identificazione delle provenienza delittuosa dei beni oggetto di reimpiego.

Cass. pen. n. 31614/2020

In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis l cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale. (Fattispecie relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio aggravato dalla finalità agevolativa di consorzio associativo mafioso nei confronti di persona detenuta da lungo tempo in regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata rilevando che il tempo trascorso dal fatto, pari ad oltre venticinque anni, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto, che, per gravità, entità e ruolo rivestito nel sodalizio criminoso, tuttora esistente in vita, fossero indicative della partecipazione pregressa e della perdurante adesione allo stesso). (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 05/03/2020)

Cass. pen. n. 28821/2020

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari.

Cass. pen. n. 29189/2020

In tema di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso con il ruolo di capo, nell'ipotesi di organizzazione radicata in un particolare territorio che estenda la propria forza operativa attraverso strutture periferiche ubicate in altre zone, la competenza per territorio va individuata con riferimento al luogo ove si trova la cosca madre, da cui dipende il conferimento e la ratifica delle cariche delle articolazioni satelliti, anche se dotate di una certa autonomia di azione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della competenza territoriale del giudice di Reggio Calabria, ove aveva sede l'organizzazione di stampo mafioso appartenente alla 'ndrangheta, a capo della quale vi era l'imputato, da cui dipendevano cellule operative in Lombardia). (Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 31/10/2017).

Cass. pen. n. 28991/2020

In tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati (nella specie, circa dieci anni), alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cit. (Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 13/02/2020)

Cass. pen. n. 35185/2020

In tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur non sussistendo un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura, è, tuttavia, configurabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nell'ipotesi in cui il giudice applichi il minimo edittale della pena, con riferimento alla gravità del fatto, e contestualmente neghi la sospensione condizionale della pena sempre in ragione della gravità dei fatti. (Vedi Sez. 1, n. 1327 del 1990, Rv. 186293). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/03/2019)

Cass. pen. n. 31765/2020

In tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen. non può essere desunto esclusivamente dalla circostanza che l'indagato si sia trasferito nel suo paese di origine e di abituale dimora, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto, la reale ed effettiva preparazione della fuga. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, nella quale il pericolo di fuga era stato dedotto dal trasferimento, da anni, dell'indagato di origine straniera, in Germania, al fine di ricongiungersi al coniuge e dal fatto che lo stesso potesse fruire di una "estesa rete di contatti", genericamente indicata, sia con la Nigeria, ove il sodalizio era radicato, che con altri Stati europei). (Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' TORINO, 15/05/2020)

Cass. pen. n. 25838/2020

In materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonchè l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali. (Fattispecie relativa alla assunzione, da parte dell'affiliato, del grado di "capo bastone giovane" all'interno di una cosca locale di 'ndrangheta).

Cass. pen. n. 25994/2020

Configura la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso l'attività di "paciere", svolta da parte di esponenti di primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività ed al funzionamento dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima. (Fattispecie in cui l'attività di composizione del contrasto, previa convocazione e richiesta di rendiconto, avveniva tra membri di rilievo dell'organizzazione in merito al versamento dei ricavi derivanti dallo spaccio di stupefacenti).

Cass. pen. n. 20577/2020

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato, sul rilievo della omessa valutazione, da parte della corte di appello, del lungo periodo di permanenza del ricorrente in stato detentivo, della confessione resa e della formulazione da parte sua di un'offerta reale alle persone offese dei reati, a fini risarcitori, elementi di cui era necessario accertare se denotassero l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise all'interno del sodalizio camorristico).

Cass. pen. n. 22096/2020

In tema di applicazione di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per determinate fattispecie incriminatrici, prevista dagli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.), atteso che il generico riferimento ai «delitti» in tal guisa aggravati, indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è comprensivo di ogni fattispecie delittuosa, sia consumata che tentata. (Fattispecie in tema di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, in cui la Corte ha precisato che si deve, invece, escludere l'operatività delle presunzioni ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti tentati in relazione alle ipotesi di reato indicate in modo specifico dal legislatore). (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 28/01/2020)

Cass. pen. n. 23818/2020

È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.) (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 19/07/2019)

Cass. pen. n. 42369/2019

In tema di associazione di tipo mafioso, la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici presenti sul territorio, può essere desunta da plurimi indicatori fattuali quali le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi, l'esercizio di una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo, nonché dal riconoscimento, da parte dell'associazione storicamente egemone, di una paritaria capacità criminosa al gruppo emergente. (Fattispecie in cui dalle intercettazioni telefoniche risultava che esponenti del gruppo "storico", nonostante il consolidato predominio sul territorio, manifestavano preoccupazione per la contrapposizione con il gruppo emergente, attese la capacità di quest'ultimo di subentrare nel controllo delle attività illecite e la comprovata forza intimidatrice della nuova formazione).

Cass. pen. n. 39424/2019

Ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 - bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante nella minaccia rivolta all'avente titolo a rinunciare all'assegnazione di un'abitazione popolare, attuata prospettando che essa serviva alla figlia di un esponente apicale di un sodalizio mafioso).

Cass. pen. n. 33186/2019

In tema di associazione di tipo mafioso, la titolarità di una "piazza di spaccio" per conto di una famiglia criminale confederata in un unitario e più ampio sodalizio mafioso può costituire elemento indicativo della posizione apicale dell'imputato nell'ambito di quest'ultimo, quando risulti che il ruolo egemone dispiegato dall'imputato nella gestione dell'attività di traffico degli stupefacenti si è riflesso sul livello del suo inserimento nel sodalizio mafioso.

Cass. pen. n. 32519/2019

Ai fini dell'applicabilità della speciale attenuante prevista dall'art. 8, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, per coloro che si dissociano dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non è necessaria la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 della stessa legge, ma è sufficiente che di questa ricorrano i presupposti.

Cass. pen. n. 32373/2019

In tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici dell'associazione mafiosa, assicuri il suo concreto impegno nell'irregolare gestione di un procedimento giudiziario, posto che il sodalizio si rafforza comunque per effetto di quel contributo, non essendo necessario che i propositi delittuosi siano stati concretamente realizzati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in un caso nel quale un professionista, in assenza di un mandato difensivo o, comunque, travalicandone i limiti, aveva fornito suggerimenti per eludere le investigazioni, si era reso disponibile a portare all'esterno del carcere messaggi del capo e aveva tentato di influire illecitamente sugli esiti di procedimenti penali).
In tema di associazione di tipo mafioso, integrano gli estremi della condotta di concorso esterno anche le prestazioni rese da un professionista del settore legale che, seppur astrattamente dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta, devono essere rifiutate allorché possa ragionevolmente ritenersi che riguardino atti od operazioni illecite compiute da soggetti mafiosi.
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino. (Fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di un'associazione autonoma, formata da cellule "locali" di 'ndrangheta federate, in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi).

Cass. pen. n. 27808/2019

l reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile anche nel caso di "ricostituzione" di un gruppo criminale a distanza di tempo da parte di noto capo mafia, di dimostrata caratura criminale, inserito in ambito di mafie storiche (nel caso di specie "Cosa Nostra"), senza che sia necessaria un'esteriorizzazione della forza di intimidazione, considerato il capitale criminale della associazione mafiosa di riferimento e il diffuso riconoscimento della capacità di aggressione di persone e patrimoni da parte della stessa, anche nel caso di riferimento "implicito o contratto" alla forza criminale del sodalizio mafioso.

Cass. pen. n. 26427/2019

Ai fini della configurabilità dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, il requisito della forza intimidatrice promanante dal sodalizio non può essere escluso per il sol fatto che la sua percezione all'esterno non è generalizzata nel territorio di riferimento, o che un singolo non si è piegato alla volontà dell'associazione o, addirittura, ne ignori l'esistenza. (Fattispecie in tema di costituzione di nuova struttura criminale).

Cass. pen. n. 18256/2019

In tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso esterno, occorre che il dolo diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. (Fattispecie relativa a due imprenditori che, nel contesto della realizzazione dei lavori pubblici di metanizzazione, avevano propiziato l'inserimento di alcune imprese mafiose nel remunerativo sistema dei noli a freddo di cantiere e avevano agevolato la corresponsione del "pizzo" da parte dell'impresa appaltatrice, attraverso un sistema di sovrafatturazioni, ideato per dissimulare il pagamento di una tangente dell'ammontare di circa due milioni di euro).

Cass. pen. n. 12330/2019

Ai fini della applicabilità della speciale attenuante prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, per coloro che si dissociano dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non è richiesta la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della stessa legge, ma occorre che dagli atti del processo emergano elementi certi ed univoci idonei a comprovare che il reato contestato risulti "in fatto" commesso dall'imputato in presenza delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di merito aveva negato l'attenuante speciale sul presupposto che la sola dichiarazione resa dell'imputato, collaboratore di giustizia, in merito alla finalità "agevolativa" della rapina perpetrata non fosse sufficiente ai fini della concedibilità della stessa).

Cass. pen. n. 55141/2018

La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi.

Cass. pen. n. 47535/2018

Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, con conseguente forza di intimidazione "intrinseca" alla accertata capacità di egemonizzazione criminale del territorio. (Fattispecie relativa a c.d. "locale di ndrangheta" stabilita in territorio elvetico, in cui erano emersi in seguenti indizi: il collegamento con la "casa madre" calabrese, la composizione della "locale" con soggetti esclusivamente di origine calabrese, la struttura organizzativa secondo una divisione dei ruoli ben precisa, l'attribuzione di cariche interne mutuate dal quelle tradizionali della "ndrangheta", nonché il rispetto rigoroso di rituali tipici della "casa madre").

Cass. pen. n. 44156/2018

Il reato previsto dall'art.416-bis cod. pen. è configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivano assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento. (Fattispecie relativa al c.d. "clan Spada" operante nel territorio di Ostia).

Cass. pen. n. 43249/2018

Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come partecipazione ad un clan camorristico la condotta dell'indagato il quale, dedito alla frequentazione di soggetti intranei al sodalizio, aveva con stabilità favorito gli spostamenti del capoclan latitante, mettendogli altresì a disposizione, in plurime occasioni, la sua abitazione come luogo sicuro per incontri con politici ed imprenditori).

Cass. pen. n. 41736/2018

Integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa la condotta di colui che assolve il compito di far circolare messaggi, ordini ed informazioni tra i soggetti in posizione apicale detenuti e i partecipi in libertà. (Fattispecie relativa alla moglie di un capo clan che informava regolarmente il marito ristretto in carcere della condizione dei sodali latitanti e dell'andamento del traffico di stupefacenti gestito dall'organizzazione).

Cass. pen. n. 32020/2018

Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che emergono emergere anche da significativi "facta concludentia".

Cass. pen. n. 30133/2018

Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità. (Fattispecie relativa ad un imprenditore che si era accordato con i vertici di Cosa Nostra al fine di ottenere il monopolio, nei quartieri di rispettivo controllo, nelle attività di gestione dei videopoker e degli apparati di intrattenimento elettronici, in cambio del versamento di corrispettivi fissi o a percentuale sulle entrate).

Cass. pen. n. 26589/2018

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo, occorre che l'agente, pur in assenza dell'"affectio societatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione da parte del concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamente probabile o possibile.

Cass. pen. n. 26306/2018

Ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa non è sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini) tra il capo cosca e soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonché alla sua conservazione e rafforzamento. (Fattispecie relativa alla consegna di messaggi in due sole occasioni, in cui la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione l'ordinanza cautelare che non spiegava come aveva tratto da tale dato di fatto il convincimento della stabilità del contributo del ricorrente).

Cass. pen. n. 25261/2018

Integra il reato di di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta dell'imprenditore "colluso" che, pur senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con la cosca, su un piano di sostanziale parità e per propria libera scelta, un rapporto volto a conseguire reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi od utilità. (Fattispecie in cui un imprenditore, che si occupava del trasporto dei rifiuti presso un termovalizzatore, poneva in essere una sistematica sovrafatturazione mediante la quale veniva occultato il "pizzo" pagato dalla società che gestiva il termovalizzatore e che era successivamente riversato all'associazione criminosa, ottenendone in cambio il monopolio del servizio di trasporto).

Cass. pen. n. 22554/2018

La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso degli imputati volto a contestare la sussistenza dell'aggravante citata, ritenendo che il delitto di sequestro di persona commesso dagli stessi fosse un chiaro "messaggio" intimidatorio nei confronti dei familiari della vittima, finalizzato a far cessare comportamenti lesivi del prestigio criminale dell'associazione).

Cass. pen. n. 111/2018

Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale.

Cass. pen. n. 51906/2017

Ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza impugnata ed altro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato con sentenza di condanna emessa vent'anni prima, in quanto dalla sentenza impugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimo ambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compagine sociale ed al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti ed occasionali inimmaginabili al momento dell'iniziale affiliazione del ricorrente).

Cass. pen. n. 41772/2017

Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso è necessario che l'associazione abbia già conseguito, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che può discendere dal compimento di atti anche non violenti e non di minaccia, che, tuttavia, richiamino e siano espressione del prestigio criminale del sodalizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli eventuali atti di violenza e minaccia posti in essere da un'associazione di nuova formazione al fine di acquisire sul territorio la capacità di intimidazione, in quanto precedenti all'assoggettamento omertoso della popolazione e strumentali a strutturare il prestigio criminale del gruppo, sono atti esterni ed antecedenti rispetto alla configurazione del reato di cui all'art.416-bis cod.pen.).
La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis, cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento della circostanza aggravante in questione rispetto ad alcuni reati fine di un'associazione per delinquere, commessi anche da soggetti estranei al reato associativo, non consente di attribuire necessariamente al sodalizio il carattere della mafiosità).

Cass. pen. n. 40855/2017

In materia di reati aggravati ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo di prescrizione; ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito.

Cass. pen. n. 36107/2017

In tema di associazione di tipo mafioso, non è esclusa la responsabilità per tale reato nell'ipotesi in cui - nei confronti dello stesso imputato - non sia stata raggiunta la prova della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n.152 in relazione alla commissione di reati - fine, dal momento che non ogni reato commesso dai partecipanti al sodalizio criminoso è necessariamente compiuto con l'impiego del metodo mafioso o per agevolare l'organizzazione medesima.

Cass. pen. n. 35277/2017

È configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nell'ipotesi in cui l'autore della condotta svolga il ruolo di "alter ego" del soggetto di vertice di un gruppo mafioso, ponendo in essere attività di ausilio ed intermediazione nei suoi riguardi, con carattere continuativo e fiduciario, tali da risolversi in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio, nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo.

Cass. pen. n. 27428/2017

In tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la presenza e la partecipazione attiva ad una cerimonia di affiliazione, essendo illogico ritenere che il rito di affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all'interno di un'organizzazione mafiosa possa essere officiato da soggetti estranei. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure l'ordinanza impugnata, la quale aveva ritenuto che l'appartenenza dell'imputato alla 'ndrangheta fosse dimostrata, in particolare, dalla sua presenza al pranzo di affiliazione di altri sodali).

Cass. pen. n. 27394/2017

Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio con la c.d. «messa a disposizione», in quanto idonea ad accrescere, per ciò solo, la potenziale capacità operativa ed intimidatoria dell'associazione criminale.

Cass. pen. n. 27094/2017

In tema di associazione di tipo mafioso, la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici, può essere desunta da indicatori fattuali come le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi e il conflitto con le tradizionali associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che ha escluso l'esistenza della gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con riferimento ad una nuova formazione delinquenziale in difetto dell'accertamento che essa si sia proposta sul territorio ingenerando il clima di generale soggezione che ne giustifica la qualificazione mafiosa).

Cass. pen. n. 24851/2017

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art.416 bis cod.pen., in ipotesi di strutture delocalizzate e di mafie"atipiche", non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che per le organizzazioni diverse dalle c.d. mafie storiche, la valutazione della sussistenza del requisito dell'esternazione del metodo mafioso, non deve essere necessariamente parametrata all'impatto ambientale determinato dal radicamento territoriale dell'organizzazione, giacché la condizione di assoggettamento e di omertà - variabile dipendente dalla permeabilità del contesto sociale all'uso strumentale dell'intimidazione mafiosa - costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa ma non è, rispetto ad essa, causalmente obbligato)

Cass. pen. n. 24850/2017

Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una già attuale pericolosità per l'ordine pubblico. (In motivazione la Corte ha osservato come diverso sia invece il caso di una neoformazione che si presenta quale struttura autonoma ed originale, ancorché caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, giacché, rispetto ad essa, è imprescindibile la verifica, in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie ex art. 416-bis cod. pen., tra cui la manifestazione all'esterno del metodo mafioso, quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed omertà nell'ambiente circostante).

Cass. pen. n. 31874/2017

Ai fini della applicabilità della speciale attenuante della dissociazione di cui all'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in legge n. 203 del 1991) è necessario che il soggetto che ne benefici sia ritenuto responsabile di partecipazione ad associazione mafiosa ovvero di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose, ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.L. n. 152 del 1991; la predetta attenuante non può, invece, trovare applicazione qualora la formale contestazione dell'aggravante di cui al citato art. 7 non trovi positivo riscontro in sentenza.

Cass. pen. n. 19245/2017

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente - in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica - che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività. (Nella fattispecie, relativa ad un'estorsione commessa nel territorio calabrese, la Corte ha ritenuto che i toni percepiti come "mafiosi" dalla P.O. - destinataria della richiesta di uno dei due imputati, pregiudicato per reati gravi, di non eseguire lavori ottenuti in appalto, in modo da favorire l'altro imputato - consentissero di ritenere integrato il "metodo mafioso" di cui alla predetta aggravante, essendo tali toni ben conosciuti dall'imprenditoria del luogo, ove la 'ndrangheta agisce, nella gestione delle attività economiche, in modo seriale, con modalità "tipiche" immediatamente distinguibili dalle vittime).

Cass. pen. n. 18773/2017

L'associazione di tipo mafioso si connota per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo che si manifesta internamente attraverso l'adozione di uno stretto regime di controllo degli associati, ma che si proietta anche all'esterno attraverso un'opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da determinare uno stato di soggezione e di omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale.

Cass. pen. n. 14255/2017

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni.

Cass. pen. n. 8461/2017

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione con cui il tribunale del riesame aveva reputato sussistere la permanenza del vincolo associativo in capo all'indagato - "braccio destro" del capoclan - nonostante la sofferta detenzione, sottolineando come i suoi contatti con il medesimo, e con l'intero gruppo, fossero nel frattempo continuati anche in ragione della periodica erogazione di somme di denaro da parte del sodalizio).

Cass. pen. n. 53423/2016

Alla circostanza aggravante di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 152/1991, conv. con modif. in legge n. 203/1991, che si articola nella duplice ipotesi dell'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e dell'avere agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, deve riconoscersi carattere oggettivo, quanto alla prima di dette ipotesi, e carattere soggettivo, quanto alla seconda.

Cass. pen. n. 52607/2016

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale può essere desunta, oltre che dalla condanna definitiva del proposto per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., anche dall'assenza di elementi idonei a dimostrare il recesso dall'associazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento nel quale veniva sottolineata la mancanza di prova del venir meno dell'associazione di stampo mafioso, nonostante lo stato di detenzione di alcuni compartecipi, nonché l'elevato livello di coinvolgimento ed il rango assunto dal prevenuto nelle attività del gruppo criminoso).

Cass. pen. n. 44644/2016

In sede di applicazione o conferma della misura cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo sufficiente - in virtù della presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari contenuta nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - che egli dia atto dei gravi indizi in merito all'ipotesi di reato sopra menzionata e dell'inidoneità degli elementi, eventualmente evidenziati dall'indagato o dalla sua difesa, a superare detta presunzione.

Cass. pen. n. 33775/2016

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante.

Cass. pen. n. 18132/2016

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo diretto occorre che l'agente, pur in assenza dell'"affectio societatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa nonché dell'efficacia causale della propria attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, essendo a tal fine sufficiente che egli abbia previsto ed accettato tale effetto come risultato non solo possibile, bensì certo, o comunque altamente probabile, della propria condotta. (In motivazione, la Corte ha affermato che, ai predetti fini valutativi, si deve tener conto anche delle massime di esperienza desumibili, fra l'altro, dai rapporti intrattenuti con i membri del sodalizio a fini elettorali, dalla sua conoscenza del ruolo che i suddetti membri ricoprivano nell'ambito della cosca, nonché dalle connotazioni qualitative e quantitative dell'attività prestata in favore dei singoli sodali o del sodalizio).

Cass. pen. n. 34874/2015

Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, e sia pure limitatamente ad un determinato settore, un'effettiva capacità di intimidazione, con la conseguenza che, nel caso di un'autonoma consorteria delinquenziale, pur se la stessa mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, occorre comunque accertarne il radicamento "in loco" con quelle peculiari connotazioni. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata in relazione ad un'organizzazione criminale che, pur conservando rapporti di parentela e di contiguità con soggetti appartenenti alla "ndrangheta" calabrese, operava in modo autonomo ed in via esclusiva in Umbria e che, inoltre, aveva avuto la costante necessità di far ricorso ad atti di intimidazione per conseguire i suoi illeciti scopi).

Cass. pen. n. 34147/2015

Ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione "in loco" di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie relativa alle "locali" de "La Lombardia "collegata con 'ndrangheta operante in Calabria).

Cass. pen. n. 31413/2015

La circostanza attenuante speciale della dissociazione di cui all'art. 8 legge n.203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può essere, pertanto, disconosciuta o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato né alle ragioni che hanno determinato quest'ultimo alla collaborazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che non aveva applicato l'attenuante nel massimo perché la collaborazione era iniziata solo dopo che il soggetto era stato raggiunto da ordinanza cautelare).

Cass. pen. n. 25360/2015

È configurabile il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. laddove l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza di una organizzazione qualificabile a norma dell'art. 416 bis cod. pen., con riferimento ad una cosca che, costituitasi autonomamente in Veneto, utilizzava metodi violenti, si presentava dichiaratamente come collegata al clan dei "Casalesi" e si avvaleva della forza di intimidazione derivante dall'evocare tali legami).

Cass. pen. n. 8929/2015

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, non sussiste la responsabilità del cosiddetto "capo famiglia", a titolo di concorso nel reato-fine "eccellente" (nella specie strage e delitti connessi), qualora questi, ancorché a conoscenza dei progetti in corso e del coinvolgimento operativo di "suoi" uomini, non abbia prestato fattiva, concreta e costante collaborazione nell'organizzazione e gestione del reato, decisa dalla struttura di vertice del sodalizio criminale, in quanto l'omessa attivazione di ipotetici provvedimenti interdittivi non potrebbe comunque essere considerata equivalente ad una prestazione di consenso o addirittura alla formulazione di un ordine nei confronti dei propri uomini.

Cass. pen. n. 53675/2014

In tema di misure cautelari nei confronti di soggetti indagati di partecipazione ad associazione mafiosa, in assenza di elementi da cui risulti l'avvenuto recesso volontario dal sodalizio, la valutazione prognostica sfavorevole prevista dall'art. 275, comma terzo, c.p.p., non è vinta dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa, in considerazione delle accertate capacità relazionali che egli, ricoprendo le precedenti cariche (nella fattispecie prima di consigliere provinciale e poi di sindaco), aveva intrecciato nel mondo della politica e dell'amministrazione pubblica.

Cass. pen. n. 28225/2014

Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di colui che, pur restando al di fuori del sodalizio criminale, assicura allo stesso, nell'arco di un periodo di tempo pluriennale, la costante consegna di cospicue somme di denaro versate da un imprenditore quale corrispettivo della "tranquillità" personale ed economica assicuratagli, in esecuzione di un accordo stipulato tra le due "parti" anche per effetto della mediazione dell'agente, poiché tale comportamento configura un contributo causale determinante alla realizzazione, almeno parziale, del programma criminoso dell'organizzazione delinquenziale, diretto alla sistematica acquisizione di proventi economici ai fini della sua operatività, del suo rafforzamento e della sua espansione.

Cass. pen. n. 43963/2013

In tema di associazione per delinquere, la parziale sovrapposizione di soggetti, tempi, territori e oggetto dell'attività criminale organizzata impone al giudice, per affermare la configurabilità di diversi ed autonomi sodalizi, di fornire espressa indicazione delle ragioni che inducono ad escludere l'ipotesi di un unico gruppo criminale che operi in permanenza, con fisiologici adattamenti della propria composizione ed azione al trascorrere del tempo e delle condizioni esterne. (Fattispecie relativa a condotte di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dedita anche al traffico di stupefacenti).

Cass. pen. n. 43901/2013

La prova della partecipazione di un imprenditore ad una associazione per delinquere di stampo mafioso non può essere desunta dal solo fatto che egli si sia reso disponibile a fungere da formale intestatario di una impresa, o di sue quote, a favore di un esponente del sodalizio criminale, effettivo titolare e gestore dell'attività economica, trattandosi di espediente utilizzabile anche al solo fine di eludere divieti di natura civilistica o di celare interessi illeciti non riconducibili alla cosca.

Cass. pen. n. 35100/2013

La fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio, fermo restando che il concorrente può far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'associazione.

Cass. pen. n. 22989/2013

Integra la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 416 bis c.p. la condotta di coloro che, attraverso la carica intimidatoria indotta dalla "presenza" e dallo specifico "interesse" manifestato dal sodalizio mafioso sul territorio locale, condizionino e manipolino una tornata elettorale amministrativa al fine di creare le premesse per inserire uomini del sodalizio in seno all'amministrazione locale, non occorrendo che le pressioni sugli elettori assumano connotati di eclatante violenza o minaccia.

Cass. pen. n. 18491/2013

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi che la semplice esistenza di relazioni di parentela con un esponente dell'associazione costituisca di per sé prova o solo indizio della appartenenza di un soggetto alla medesima. (Nella specie, la S.C. ha, comunque, affermato che, una volta accertata l'esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare ed una non occasionale attività criminosa dei singoli esponenti della famiglia, nulla impedisce al giudice di attribuire alla circostanza che vi siano legami di parentela tra un soggetto e coloro che nella associazione occupano posizioni di vertice o di rilievo, valore indiziante in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso).

Cass. pen. n. 13506/2013

Integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa la condotta di colui che assolve il compito di far circolare ordini ed informazioni tra accoliti detenuti ed accoliti in libertà. (Fattispecie relativa alla moglie del capo di una cosca ristretto da lungo tempo in carcere).

Cass. pen. n. 45860/2012

Nella ipotesi di contestazione del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso in cui la condotta, iniziata prima della l. 24 luglio 2008 n. 125, introduttiva di un regime sanzionatorio più severo, sia proseguita anche dopo l'entrata in vigore di quest'ultima, sussiste un unico reato permanente e si applica la disciplina sanzionatoria in vigore al momento in cui la condotta associativa è venuta a cessare.

Cass. pen. n. 22582/2012

Integra la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, e non quella di favoreggiamento continuato, la condotta reiterata e continuativa di rivelazione a membri del sodalizio criminale di notizie relative ad indagini svolte nei loro confronti dall'autorità. (Fattispecie relativa a rivelazione, protrattasi nel tempo, da parte di dipendente di un istituto di credito di informazioni sulle indagini bancarie condotte dalla Guardia di Finanza sugli esponenti di vertice di un sodalizio mafioso).

Cass. pen. n. 19943/2012

Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa.

Cass. pen. n. 18797/2012

Nei rapporti tra partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno, la differenza tra il soggetto "intraneus" ed il concorrente esterno risiede nel fatto che quest'ultimo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e, sotto il profilo oggettivo, è privo della "affectio societatis", mentre il partecipe "intraneus" è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo, e quindi del programma delittuoso, in modo stabile e permanente. (La S.C. ha precisato che anche il contributo degli appartenenti alla c.d. "borghesia mafiosa" può integrare gli estremi della vera e propria partecipazione all'associazione mafiosa, e non del mero concorso esterno).

Cass. pen. n. 47404/2011

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) è legittimamente desumibile di per sé, sul piano indiziario, dalla appartenenza degli autori del fatto ad un sodalizio di stampo camorristico, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità degli episodi ad un alveo "intimidatorio" di tutt'altra natura.

Cass. pen. n. 31345/2011

In tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso "esterno" nel reato non è sufficiente il fatto che l'imputato abbia preso in consegna e custodito un'arma di pertinenza dell'organizzazione e destinata all'esecuzione di un agguato già programmato, in assenza della dimostrazione della effettiva e significativa incidenza della circostanza sull'attività del sodalizio.

Cass. pen. n. 26331/2011

In tema di associazione a delinquere (nella specie di tipo mafioso), la messa a disposizione dell'organizzazione criminale, rilevante ai fini della prova dell'adesione, non può risolversi nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, quand'anche di livello apicale, a servizio di loro interessi particolari, ma deve essere incondizionatamente rivolta al sodalizio ed essere di natura ed ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio.

Cass. pen. n. 25242/2011

L'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti. (La Suprema Corte ha precisato che il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del timore che promana direttamente dalla capacità criminale dell'associazione).
La presenza, tra gli affiliati di un sodalizio criminale, di persone già condannate per delitti di mafia, non costituisce elemento decisivo per configurare il sodalizio come mafioso, se la caratura mafiosa del singolo soggetto non si sia trasmessa all'intera struttura associativa, non potendo essere accolta in astratto, in difetto di una concreta verifica, la regola "semel mafioso, semper mafioso".

Cass. pen. n. 16606/2011

Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tali fini, non occorre evocare la diversa figura giuridica del cosiddetto "concorso eventuale esterno" del singolo nell'associazione per delinquere).

Cass. pen. n. 13609/2011

Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso diretto al riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso ed un duplice omicidio commesso da un associato, disattendendo la tesi secondo cui, per ritenere configurabile la continuazione, sarebbe stato sufficiente il solo rapporto di strumentalità del predetto reato fine alla funzionalità della cosca).

Cass. pen. n. 10740/2011

La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 L. n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione.

Cass. pen. n. 30402/2010

Ai fini della prova di un omicidio avvenuto all'interno di sodalizio mafioso, non rientrante tra i cosiddetti "delitti eccellenti" che, come tali, richiedono il necessario "placet" dell'organismo apicale dell'associazione criminosa, la chiamata in correità non può ritenersi riscontrata semplicemente con il dato della riconosciuta appartenenza ad essa, sia pure in posizione tendenziale di vertice, del chiamato, ma necessita di ulteriori e significativi riscontri.

Cass. pen. n. 29924/2010

Poiché l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà, devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, in quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione. Pertanto, la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale e quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti, sì che è necessario che di essa l'associazione si avvalga in concreto nei confronti della comunità in cui è radicata. (Nella specie, in cui era stata accertata, in sede di merito, la sussistenza di una condizione di intimidazione sistematica di imprenditori, costretti ad esborsi mensili verso gli esponenti del sodalizio criminoso, nonché esposti a continue violenze, minacce e danneggiamenti, la Corte ha ritenuto correttamente configurata un'associazione di tipo mafioso)

Cass. pen. n. 24803/2010

Il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera costituiti prima dell'entrata in vigore della L. 12 luglio 2008 n. 125, di conversione in legge del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), che ha introdotto l'inciso "anche straniere" nell'ultimo comma dell'art. 416-bis c.p., in quanto essa non ha inserito un elemento di novità nel tessuto legislativo preesistente, ma ha solo adeguato la normativa a un dato già chiaro e conseguito per via di interpretazione.

Cass. pen. n. 24194/2010

La prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicché non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione.

Cass. pen. n. 16883/2010

La sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203, non implica che sia stata dimostrata l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso (Nel caso concreto, si trattava di un gruppo criminale dedito alle estorsioni, che era stato ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p. piuttosto che a quella di cui all'art. 416-bis c.p., in quanto non aveva ancora conseguito l'egemonia sul territorio).

Cass. pen. n. 14173/2010

Il delitto di associazione di tipo mafioso aggravato dalla disponibilità di armi concorre con quelli di detenzione e porto di armi comuni da sparo.

Cass. pen. n. 10243/2010

L'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, essendo prevista esclusivamente in relazione ai delitti, non può trovare applicazione rispetto alle contravvenzioni.

Cass. pen. n. 9091/2010

Rispondono del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso i soggetti che abbiano assunto il ruolo di "avvicinati", e cioè che, pur non compartecipando ancora al patrimonio di conoscenze dell'organizzazione e non disponendo di potere deliberativo, si sono messi a disposizione del sodalizio mafioso e svolgono una sorta di apprendistato in attesa della piena affiliazione formale.

Cass. pen. n. 23121/2009

La mancanza di una formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 - contemplata per i delitti, punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose - è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo art. 8 stessa legge, prevista a favore di chi, nei reati di tipo mafioso nonché nei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

Cass. pen. n. 29770/2009

In tema di associazione di tipo mafioso, le condotte di partecipazione e di direzione o di organizzazione, se consumate in tempi diversi ma in relazione al medesimo sodalizio criminoso, non integrano due distinti reati in continuazione tra loro, bensì un unico delitto iscrivibile nel paradigma del reato progressivo caratterizzato dall'offesa crescente al medesimo bene giuridico. (In motivazione la Corte ha chiarito che il rapporto tra le due autonome fattispecie di reato descritte nei primi due commi dell'art. 416 bis c.p. deve essere risolto nel senso sopra descritto in forza della clausola di consunzione individuata dalla formula «per ciò solo» contenuta nel secondo comma dell'articolo menzionato).
Nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis c.p., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale di cui all'art. 63, comma quarto, c.p., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato sesto comma dell'art. 416 bis, che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata.

Cass. pen. n. 8738/2009

L'espressa adesione alla partecipazione ad un "processo camorristico", nel quale sia previsto l'uso di armi da sparo per l'esecuzione della eventuale condanna degli accusati, implica il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime, anche se tale evenienza sia di fatto riconducibile alla scelta esecutiva di un unico esecutore materiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 c.p. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nella partecipazione di un concorrente nel duplice omicidio eseguito materialmente da altri all'esito di un "processo camorristico").

Cass. pen. n. 8451/2009

È configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui è stata esclusa la continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso e quello di traffico di stupefacenti e conseguentemente è stata ritenuta inapplicabile la disciplina dell'art. 297, comma terzo, c.p.p. alle distinte ordinanze cautelari emesse in riferimento agli stessi).

Cass. pen. n. 3861/2009

L'aggravante cosiddetta del "metodo" o della "agevolazione" mafiosi ricorre anche se la condotta in cui essa si concreta sia stata esercitata da un solo soggetto, non essendo necessario che essa sia tenuta da una pluralità di persone, ma bastando che il soggetto passivo percepisca che la minaccia e l'intimidazione provengano da più persone, in quanto tale circostanza esercita, di per se stessa, maggiore effetto intimidatorio.

Cass. pen. n. 36769/2008

Ai fini della configurabilità del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso deve essere provato che la condotta atipica dell'estraneo abbia efficacemente condizionato, sia pure istantaneamente, quella tipica dei membri, necessaria per tenere in vita l'associazione in attuazione del programma. (Fattispecie relativa all'accordo intercorso tra l'associazione mafiosa ed esponenti di imprese locali e nazionali per l'assegnazione "a tavolino" di appalti pubblici di elevato importo).

Cass. pen. n. 28962/2008

In tema di associazione di tipo mafioso, non costituiscono espressione di «metodo mafioso » quei comportamenti genericamente riconducibili solo ad autorevolezza dei membri del sodalizio nella comunità locale, quando, in mancanza di ulteriori elementi di fatto, gli stessi non siano inquadrabili in un clima di sopraffazione a carico del corpo elettorale, ma possono avere spiegazioni alternative, anche se riconducibili a condotte illecite perché idonee al turbamento della libera espressione del voto. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che, in difetto di ulteriori elementi, fossero espressione di metodo mafioso i summit risultati decisivi per la formazione delle liste e per le candidature dei vertici dell'amministrazione comunale, il ritiro delle schede e la loro riconsegna al momento del voto agli elettori, la consegna del cosiddetto «stampino » dato agli elettori analfabeti ovvero il presidiamento dei seggi e le promesse di impieghi o favori fatti agli elettori ).

Cass. pen. n. 27343/2008

La confisca di cui all'art. 12 sexies L. 7 agosto 1992, n. 356, è applicabile anche nei confronti degli eredi a seguito della morte della persona condannata con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto gli stessi non rientrano nella categoria dei «terzi estranei » di cui all'art. 240 c.p. e gli effetti della sentenza di condanna definitiva che vengono inevitabilmente a cessare dopo la morte del condannato sono solo quelli di natura personale e non quelli di natura reale. (Fattispecie in cui gli eredi avevano richiesto al giudice dell'esecuzione la restituzione di beni sottoposti a confisca dopo la morte della persona condannata con sentenza irrevocabile ).

Cass. pen. n. 542/2008

La prova del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, qualora sia fondata sulla convergenza di una pluralità di contributi dichiarativi, non può essere esclusa attraverso una selezione dei singoli compendi al fine di censurarne la loro autonoma valenza accusatoria. (La Corte ha precisato che operando in tal modo si procederebbe all'indebita estrapolazione del singolo elemento dal complessivo contesto probatorio, negando in maniera aprioristica e surrettizia la necessaria visione dinamica ed unitaria della continuità e ripetitività dei contegni di agevolazione e conservazione del consorzio criminoso, i quali costituiscono, invece, l'essenza della fattispecie in questione).

Cass. pen. n. 34974/2007

In tema di associazione di tipo mafioso, in mancanza di elementi relativi al compimento di atti diretti ad intimidire, deve comunque risultare un clima di diffusa intimidazione derivante dalla consolidata consuetudine di violenza dell'associazione stessa, clima percepito all'esterno e del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i loro fini.

Cass. pen. n. 7660/2007

In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, sussiste la responsabilità del cosiddetto capo mandamento della provincia, a titolo di concorso nel reato-fine « eccellente» (nella specie strage e delitti connessi) qualora quest'ultimo — ancorché non sussista la prova che abbia partecipato alle riunioni della c.d. commissione in cui si sia deliberato il delitto — sia, tuttavia, in virtù della qualità di capo mandamento, membro di detta « commissione» e legato ai soggetti che all'epoca ne detenevano il controllo e tale delitto sia eseguito nel territorio appartenente al mandamento di cui egli abbia, quale capo, il controllo, considerato che un'eventuale inconsapevolezza al riguardo non solo avrebbe potuto seriamente ostacolarne l'attuazione ma anche comportare seri pericoli per i membri inavveduti; consapevolezza, d'altro canto, nella specie, dimostrata anche da ulteriori precise emergenze storiche in relazione al tempo ed al luogo del delitto (presenza nel territorio immediatamente prima, avvertimento al capo del mandamento vicino e conoscenza del luogo del delitto immediatamente dopo annotato su una cartina stradale).

Cass. pen. n. 1073/2007

In tema di associazione di stampo mafioso, affinché risulti integrato il concorso esterno, gli effetti delle condotte dei soggetti agenti devono risultare utili per l'intera associazione, e non solo per qualche suo componente, come nell'ipotesi di mero favoreggiamento personale. (Nel caso di specie, la S. comma ha ritenuto configurabile il concorso esterno a carico delle persone che avevano curato la trasmissione di messaggi — i c.d. pizzini — tra uno dei capi dell'associazione mafiosa, latitante da lungo tempo, ed un rappresentante di spicco della stessa, detenuto, in quanto tali condotte avevano fornito un contributo consistente all'associazione — garantendo agli esponenti di vertice di «Cosa Nostra» di mantenerne la gestione anche in situazioni di difficoltà quali la latitanza e la detenzione — e sussisteva la piena consapevolezza di recare aiuto all'intera organizzazione in capo agli autori delle condotte, a conoscenza del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione dal soggetto ristretto in carcere, per effetto del vincolo di parentela ed affinità con quest'ultimo, vincolo che aveva legittimato la continua ammissione ai colloqui nella casa circondariale).

Cass. pen. n. 41332/2006

Allorché siano contestate, in relazione allo stesso reato, le circostanze aggravanti di aver agito al fine di agevolare l'attività d un'associazione di tipo mafioso e di aver agito per motivi abietti e il motivo abietto venga identificato per intero nella predetta finalità, l'aggravante comune deve essere assorbita in quella speciale.

Cass. pen. n. 40643/2006

L'adesione ad un sodalizio criminoso, che si è formato e ha operato in Italia, integra la partecipazione a un reato commesso nel territorio dello Stato anche qualora l'associato rimanga materialmente sempre all'estero, ove la sua condotta di partecipazione all'associazione si sia svolta per intero, con l'apporto di contributi apprezzabili alla organizzazione.

Cass. pen. n. 34193/2006

La circostanza attenuante speciale della dissociazione attuosa, prevista per i delitti di cui all'articolo 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, soggiace, in assenza di un'espressa deroga di legge, alla regola generale del giudizio di comparazione con altre circostanze.

Cass. pen. n. 30062/2006

La mancanza di una formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, configurabile rispetto ad ogni delitto, punito con sanzione diversa dall'ergastolo, che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, non è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo articolo 8 della stessa legge, prevista per coloro che si dissocino dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze.

Cass. pen. n. 26268/2006

Affinché la circostanza aggravante ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo) possa ritenersi configurata non è sufficiente la prova che l'agente abbia conseguito, al pari dei vertici mafiosi che hanno offerto protezione, un tornaconto anche economico della propria attività delittuosa, bensì la dimostrazione che tali vantaggi sono stati pariteticamente concordati e non rappresentano semplicemente la risultanza di uno degli effetti comunque ricollegabili alla condotta sopraffattrice della associazione.

Cass. pen. n. 19141/2006

Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., è necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione. Ne consegue che, in presenza di un'autonoma consorteria delinquenziale, che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata in loco con quelle peculiari connotazioni. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, evocando acquisizioni giudiziarie ed elementi di notorietà in ordine alla esistenza in Sicilia di un clan mafioso a struttura familistica, era giunta alla conclusione che un'autonoma consorteria operante in territorio milanese, godendo della fama criminale della 'ndrangheta, aveva perpetrato in altro contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali).

Cass. pen. n. 16493/2006

In tema di associazione di tipo mafioso, integra la materialità del «concorso esterno» l'attività del magistrato che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, assicuri, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici della associazione mafiosa, il proprio voto favorevole alla assoluzione di imputati appartenenti al sodalizio stesso e una gestione compiacente del dibattimento, così precostituendosi un giudice non imparziale ma prevenuto in favore degli imputati, il cui sodalizio si rafforza per effetto del contributo del membro della istituzione giudiziaria, e non essendo viceversa necessaria la prova che egli abbia anche persuaso e orientato le scelte degli altri membri del collegio. (In motivazione la Corte ha censurato la decisione dei giudici di merito i quali avevano assolto il magistrato sul rilievo che era mancata la prova del condizionamento operato dall'imputato sugli altri giudici, pur in presenza di indizi — quali dichiarazioni di collaboranti — non valutati nella loro globalità).

Cass. pen. n. 14527/2006

In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, che è fondata su un'utilità obiettiva, la quale consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa, non implica necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole.

Cass. pen. n. 12393/2006

Qualora un'associazione di tipo mafioso sia caratterizzata dall'esistenza di un organismo di vertice, ogni deliberazione di azioni delittuose di natura strategica è di regola ascrivibile a coloro che ne fanno parte, a meno che non siano acquisiti elementi per ritenere che il soggetto non sia stato consultato o abbia espresso il suo dissenso. (La Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione fondata su presunzioni in relazione alla possibile espressione di un dissenso).

Cass. pen. n. 8565/2006

La riconosciuta, reciproca indipendenza fra due associazioni di tipo mafioso non implica che eventuali azioni da esse svolte in comune siano necessariamente da qualificare come una sorta di interventi di «mutuo soccorso» posti in essere estemporaneamente, in conformità di un «codice d'onore» disciplinante, secondo comune esperienza, i rapporti fra associazioni criminose che non siano in conflitto fra loro, dovendosi al contrario verificare, prima di giungere ad una tale conclusione, che non si sia invece in presenza di interventi stabili e programmati posti in essere nell'ambito di quella che possa ritenersi una federazione tra le due associazioni, da riguardare, quindi, come un organismo di natura associativa autonoma, avente una propria struttura e propri autonomi obiettivi. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso del P.M., ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un unico rapporto associativo fra due gruppi camorristici limitandosi ad osservare che la stessa non poteva essere desunta dal fatto che vi fossero stati reciproci interventi di sostegno dell'uno a favore dell'altro essendo questi da riguardare, appunto, secondo la suddetta sentenza, come semplici e sporadiche manifestazioni di «mutuo soccorso» inteso come doveroso nel mondo della criminalità organizzata).

Cass. pen. n. 3822/2006

L'appartenenza dell'imputato all'organismo centrale di un'organizzazione criminale di stampo mafioso («Cosa nostra»), titolare del potere di deliberazione in merito alla realizzazione di singoli e specifici fatti criminosi, non è di per sé elemento sufficiente per la configurazione del concorso morale nel delitto di omicidio, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo alla specifico reato. (La Corte ha quindi precisato che è sufficiente ad integrare il concorso anche il comportamento silente eventualmente tenuto nel corso di una riunione di tale organismo deliberativo, nel corso della quale è stato conferito il mandato omicidiario, in quanto anche la sola presenza può significativamente rafforzare l'altrui proposito criminoso).

Cass. pen. n. 46552/2005

In materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è ragionevole considerare «imprenditore colluso» quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità; mentre è ragionevole ritenere «imprenditore vittima» quello che soggiogato dall'intimidazione non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure è nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso.

Cass. pen. n. 35034/2005

La fattispecie associativa finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non si pone in rapporto di specialità con la figura associativa prevista dall'art. 416 bis c.p. (associazione di stampo mafioso), per cui deve escludersi l'applicazione dell'art. 15 c.p., potendo configurarsi il concorso formale di reati.

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