Cass. pen. n. 3861 del 28 gennaio 2009
Testo massima n. 1
L'aggravante cosiddetta del "metodo" o della "agevolazione" mafiosi ricorre anche se la condotta in cui essa si concreta sia stata esercitata da un solo soggetto, non essendo necessario che essa sia tenuta da una pluralità di persone, ma bastando che il soggetto passivo percepisca che la minaccia e l'intimidazione provengano da più persone, in quanto tale circostanza esercita, di per se stessa, maggiore effetto intimidatorio.