Cass. pen. n. 3879 del 28 gennaio 2009
Testo massima n. 1
La rilevanza a fini penali dell'affinità in grado omologo a quello parentale è testualmente circoscritta dalla legge, oltre che al coniuge, ai soli ascendenti o discendenti e fratelli o sorelle, e non si estende agli zii e nipoti, sicchè, non rileva, ai fini della scriminante di cui all'art. 384, comma primo c.p., il rapporto di affinità che lega un coniuge al nipote dell'altro coniuge. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).