Art. 384 – Codice penale – Casi di non punibilità
Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter , 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto [307] da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter , 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19461/2025
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale a proprio carico, essendo irrilevante l'esistenza di altre e diverse possibilità di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'esimente in favore dell'imputato che, nuovamente escusso in corso di indagini in ordine agli stessi fatti, aveva ribadito le dichiarazioni mendaci, integranti il delitto di favoreggiamento personale, già rese al momento della prima audizione).
Cass. civ. n. 9473/2025
L'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza incentrata sull'inutilizzabilità, in relazione alla fattispecie delittuosa del favoreggiamento personale, delle dichiarazioni rese, in fase di indagini, dall'acquirente di droga, sul rilievo che il predetto, sin dal primo contatto con le forze dell'ordine, aveva dichiarato di non voler indicare il nome del cedente per paura di ritorsioni, circostanza poi riscontrata dagli investigatori, sicché era configurabile, nei suoi confronti, la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 63 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 27411/2024
Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione o di una causa di esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione gravante sull'imputato opera in relazione ai presupposti fattuali della esimente che rientrino nella sfera personale di conoscenza del medesimo, venendo meno ove le circostanze conosciute o conoscibili "ex actis" consentano al giudice di svolgere anche autonomamente il relativo apprezzamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza del ricorrente che, deponendo in un processo per vari reati, fra i quali un omicidio, aveva negato di essere stato vittima, circa tre anni prima, di un grave "pestaggio" da parte degli stessi imputati, ascrivendo le lesioni nell'occasione riportate ad un fatto accidentale). (Vedi: S.U. n. 12093 del 1980,
Cass. civ. n. 48749/2023
Le dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato, in sede di interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scriminate dall'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, "a fortiori", l'antigiuridicità della condotta).
Cass. civ. n. 48560/2023
E' configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa. (Fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).
Cass. civ. n. 37154/2023
È inapplicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. alla condotta di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. realizzata dalla moglie di soggetto latitante il quale rivesta una posizione apicale all'interno di un gruppo criminale mafioso, ove caratterizzata da una generalizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione (nella specie, mediante appoggi logistici e la fornitura di veicoli "bonificati" da microspie per gli spostamenti, schede telefoniche, denaro) volta ad eludere le ricerche dell'autorità giudiziaria, trattandosi di condotta non necessitata né riconducibile ai soli rapporti affettivo-familiari.
Cass. civ. n. 29940/2022
In tema di falsa testimonianza, ricorre la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. nel caso in cui il mendacio dell'agente risponda all'esigenza di evitare l'altrimenti sicuro pregiudizio alla sfera della propria libertà individuale, nelle sue varie manifestazioni, comprensive del diritto al lavoro.
Cass. civ. n. 9806/2021
La questione concernente l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., che configura una causa di esclusione della colpevolezza, può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 129 comma 1 e 609 comma 2 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 40795/2021
L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude la possibilità di rilevare di ufficio l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen.
Cass. civ. n. 21516/2020
La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. trova applicazione anche nei confronti del pubblico ufficiale che ometta di denunziare un reato di cui, con ragionevole ed elevata probabilità, possa essere chiamato a rispondere a titolo di concorso.
Cass. civ. n. 7264/2020
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa non solo un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni, ma, soprattutto, che detto rapporto sia rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione, per cui il pericolo deve essere collegato a circostanze obiettive ed attuali e risultare evitabile soltanto con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali l'esimente opera.
Cass. civ. n. 10381/2020
L'art. 384, comma primo, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi abbia commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente "more uxorio" da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
Cass. civ. n. 51910/2019
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., basata sulla inesigibilità di contegni autolesivi, è applicabile anche quando la situazione di pericolo per la libertà o l'onore proprio o dei propri congiunti sia stata volontariamente cagionata dall'autore del reato, il quale abbia agito per evitare un procedimento penale a proprio carico.
Cass. civ. n. 9760/2019
È configurabile il delitto di falsa testimonianza nei riguardi di chi, imputato in procedimento connesso o collegato ed avendo ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbia deposto, sui fatti concernenti la responsabilità altrui, senza assistenza del difensore, essendo tale soggetto. sugli stessi, comunque tenuto a rispondere secondo verità. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa assistenza difensiva prevista dall'art.197-bis, comma 2, cod. proc. pen. non consente il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.384, comma 2, cod.pen.).
Cass. civ. n. 44697/2019
È applicabile l'esimente prevista dall'art. 384, secondo comma, cod. pen. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, qualora egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ. ricorrendo un interesse giuridico personale, concreto e attuale a proporre una domanda e a contraddire, sia sotto l'aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente.
Cass. civ. n. 50993/2019
In tema di testimonianza, la facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199 cod. proc. pen. e la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. si applicano anche alle relazioni tra appartenenti allo stesso sesso intercorse in epoca antecedente al riconoscimento delle unioni civili, con legge 20 maggio 2016, n. 76, ed all'equiparazione ai coniugi introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, limitatamente ai fatti verificatisi ovvero appresi durante la convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'estensione della causa di non punibilità alle convivenze tra appartenenti allo stesso sesso discende dal fatto che le menzionate disposizioni penali costituiscono mera esplicazione di principi costituzionali e convenzionali diretti alla tutela di tali rapporti).
Cass. civ. n. 53939/2018
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia agito per evitare un'accusa penale a carico del congiunto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 384 cod. pen. prevede una causa di esclusione della colpevolezza e non dell'antigiuridicità della condotta, in quanto rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo di tale norma).
Cass. civ. n. 27604/2016
In tema di scriminante di cui all'art. 384 cod. pen., il soggetto chiamato a deporre in qualità di parte offesa o di persona informata sui fatti di un reato non può violare l'obbligo su di lui gravante di riferire quanto a sua conoscenza, salvo che non espliciti, in maniera inequivocabile, seppur non espressamente, di essere oggetto, direttamente o indirettamente attraverso un prossimo congiunto, di attuale minaccia o violenza ovvero dell'avvio di un procedimento penale a suo carico. (Fattispecie, in tema di favoreggiamento, relativa alla condotta di un acquirente-consumatore di sostanza stupefacente, che, dopo essere stato sentito dalla polizia giudiziaria come persona informata sui fatti, aveva telefonicamente contattato il proprio fornitore invitandolo a dismettere le utenze telefoniche da questi usate).
Cass. civ. n. 90/2014
In relazione al delitto di falsa testimonianza commesso dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come testimone in dibattimento sulle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, neghi di aver sottoscritto il relativo verbale, non è applicabile l'esimente di cui all'art. 384 c.p., in quanto la garanzia della non punibilità copre unicamente il contenuto dichiarativo idoneo a determinare un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore e non può estendersi al contenuto delle altre dichiarazioni riferite a dati di fatto obiettivi quali l'intervenuta sottoscrizione del verbale di sommarie informazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che si connota di falsità la dichiarazione del testimone che neghi di aver sottoscritto il verbale di sommarie informazioni testimoniali, senza dedurne la contraffazione o la falsità ideologica, sicché tale verbale, a seguito di contestazioni, è utilizzabile per la prova dell'obiettivo fatto storico).
Cass. civ. n. 39022/2013
La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, primo comma, c.p.p., non può applicarsi al testimone in un processo civile di cui è parte un suo prossimo congiunto, quando la regiudicanda investe profili di esclusiva rilevanza economica e dall'assunzione della prova testimoniale non può derivare alcun nocumento alla libertà o all'onore del teste o del prossimo congiunto. (Fattispecie relativa a deposizione che aveva mendacemente negato l'avvenuta locazione di beni immobili dal marito a terzi e che la difesa assumeva indotta dal timore di sanzioni amministrative e fiscali per il coniuge attesa la mancata registrazione dei relativi contratti).
Cass. civ. n. 16156/2013
In tema di falsa testimonianza, non è applicabile l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p., del fine di salvare il congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà, se l'azione penale sia stata esercitata a seguito di presentazione di denuncia nei confronti del prossimo congiunto.
Cass. civ. n. 12817/2013
In tema di falsa testimonianza, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p., esclude la punibilità del testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per un reato in precedenza commesso. (Nella specie, l'imputato, sentito come teste, aveva dichiarato falsamente al giudice civile di essere stato destinatario, da parte di altro condomino, di una delega per la partecipazione ad un'assemblea condominiale; tale condotta era stata tenuta al fine di evitare di ammettere la falsificazione del verbale di assemblea in cui della delega in questione, in realtà inesistente, era stata redatta annotazione).
Cass. civ. n. 12600/2013
L'esimente prevista dal comma secondo dell'art. 384 cod. pen. opera anche nell'ipotesi in cui la posizione processuale del prossimo congiunto del potenziale testimone si riveli così intimamente connessa a quella dei correi da non poter essere estrapolata o scissa dal tessuto narrativo dell'assumenda testimonianza "contra alios". (Nella specie, la Corte ha riconosciuto l'esimente ad un donna a cui era stato imposto di testimoniare in un processo nel quale il marito era imputato del delitto di associazione a delinquere).
Cass. civ. n. 10271/2013
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, in quanto essa implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e non di semplice supposizione. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso, in relazione al delitto di favoreggiamento personale, l'applicabilità dell'esimente invocata dall'imputato il quale aveva dedotto che la falsa affermazione resa agli inquirenti di non conoscere gli autori di un'aggressione armata ai suoi danni era stata determinata dal timore di un possibile coinvolgimento in indagini per fatti di criminalità organizzata).
Cass. civ. n. 46247/2012
Non è configurabile la causa di non punibilità di cui al combinato disposto degli artt. 384, comma primo, c.p. e 199 c.p.p., nell'ipotesi in cui un teste deponga in un processo nel quale il prossimo congiunto sia persona offesa dal reato, a nulla rilevando la circostanza che in altro processo quest'ultimo possa assumere anche la veste di indagato o imputato di reato connesso.
Cass. civ. n. 21913/2012
È punibile, ai sensi del comma primo dell'art. 111 c.p., chi ha determinato alla commissione del delitto una persona che, per essere stata richiesta di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunta come teste, si trovi nella condizione prevista dall'art. 384, comma secondo, c.p..
Cass. civ. n. 7839/2012
È applicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma secondo c.p. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, qualora, a causa dell'interesse nella causa, egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ai sensi dell'art. 246 c.p.c..
Cass. civ. n. 37398/2011
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, ovvero per il timore di essere licenziato e perdere il proprio posto di lavoro, tutelando in tal modo l'esercizio sia del diritto di difesa che del diritto al lavoro, quali manifestazioni della libertà personale di ciascun individuo. (Fattispecie relativa a mendaci informazioni rese dai lavoratori di un'impresa edile nell'ambito di un procedimento penale per violazione di norme antinfortunistiche a seguito di un incidente sul lavoro patito da un operaio straniero).
Cass. civ. n. 26061/2011
In tema di falsa testimonianza, ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, c.p., rileva non solo il pericolo di un nocumento alla libertà o all'onore dell'autore del reato o di un suo prossimo congiunto, ma altresì quello di un nocumento all'incolumità fisica.
Cass. civ. n. 17186/2011
Sussistono i presupposti di operatività dell'art. 384 c.p. qualora l'imputato renda dichiarazioni mendaci alla polizia stradale in ordine alla identità del prossimo congiunto (nella specie nipote) - resosi appena prima responsabile del reato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale sulla propria identità personale - considerato che, in tal caso, dette dichiarazioni possono in concreto integrare il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), con conseguente diritto, nella specie omesso, all'avviso ad essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, ex art. 199 cod. proc. pen..
Cass. civ. n. 37485/2010
In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384, comma secondo, c.p. è invocabile anche quando il testimone non sia stato tempestivamente avvisato della facoltà di astensione, in violazione della prescrizione di cui all'art. 199, comma secondo, c.p..
Cass. civ. n. 3427/2009
Non è punibile per il delitto di falsa testimonianza, in forza dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p., il testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per un reato in precedenza commesso e in ordine al quale, al momento in cui è stato ascoltato, non vi erano indizi di colpevolezza a suo carico. (Fattispecie relativa a false dichiarazioni rese dal teste nell'ambito di un procedimento scaturito da una denuncia da lui stesso presentata e rivelatasi, poi, calunniosa).
Cass. civ. n. 3879/2009
La rilevanza a fini penali dell'affinità in grado omologo a quello parentale è testualmente circoscritta dalla legge, oltre che al coniuge, ai soli ascendenti o discendenti e fratelli o sorelle, e non si estende agli zii e nipoti, sicchè, non rileva, ai fini della scriminante di cui all'art. 384, comma primo c.p., il rapporto di affinità che lega un coniuge al nipote dell'altro coniuge. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).
Cass. civ. n. 9866/2009
L'esimente di cui all'art. 384, comma secondo, c.p., nella parte in cui prevede l'esclusione della punibilità se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, non si applica alle persone indicate nell'art. 200 c.p.p., alle quali è invece applicabile nel caso in cui esse siano state obbligate a deporre o comunque a rispondere su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni testimoniali rese in un procedimento civile da un legale chiamato a deporre su circostanze conosciute per ragione della sua attività professionale).
Cass. civ. n. 10401/2008
In tema di falsa testimonianza, l'esimente di cui all'art. 384 c.p. è configurabile a favore della persona che si è determinata a negare falsamente l'acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed inevitabile nocumento nell'onore o nella libertà derivante dall'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Cass. civ. n. 40975/2008
La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, c.p., in favore del soggetto chiamato a rendere testimonianza in un procedimento civile in cui è parte in causa un prossimo congiunto non è invocabile quando, vertendo la causa civile su profili esclusivamente economici, dall'espletamento della prova testimoniale non possa derivare alcun nocumento alla libertà o all'onore del teste o del prossimo congiunto.