Cass. civ. n. 5964 del 05 marzo 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Rientro di capitali cd. "scudati" - Effetto estintivo delle sanzioni - Limiti - Fondamento.


In tema di scudo fiscale, l'effetto estintivo delle sanzioni conseguente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l. n. 350 del 2001, conv. in l. n. 409 del 2001, al rimpatrio delle attività finanziarie riguarda solo le disponibilità oggetto della relativa dichiarazione riservata, con esclusione di quelle collegate alle ulteriori somme detenute nelle annualità interessate e non indicate nella dichiarazione ai fini della regolarizzazione o del rimpatrio, in quanto tali sanzioni risultano comunque legate ad una omissione dell'obbligo dichiarativo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30776 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 14 com. 1 lett. B
Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 12
Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 13
Legge 23/11/2001 num. 409

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