Cass. pen. n. 25155 del 22 giugno 2011

Testo massima n. 1


Il rigetto della domanda di ammissione alla liberazione condizionale non può essere motivato dal mancato assolvimento, da parte del condannato, dell'onere probatorio in ordine all'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, che va accertata "ex officio".

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