Cass. pen. n. 4181 del 4 febbraio 2011

Testo massima n. 1


Commette il delitto di ricettazione il farmacista che riceve sostanze medicinali prodotte in frode ad un valido brevetto, dovendosi escludere che per il solo fatto di aver acquistato le suddette sostanze egli possa essere ritenuto concorrente nel reato presupposto di frode brevettuale.

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