Cass. civ. n. 137 del 9 gennaio 1984
Testo massima n. 1
In tema di divisione ereditaria, l'art. 764 secondo comma c.c., secondo il quale l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, di cui al precedente art. 763 c.c., non è ammessa contro la transazione che ha posto fine alle questioni insorte a causa della divisione (o dell'atto fatto in luogo della medesima), si riferisce, negando ingresso al suddetto rimedio rescissorio, non soltanto alle transazioni successive all'atto di divisione (o a quello ad esso equiparato) inerenti a contrasti insorti in sede di esecuzione ed interpretazione, ma anche agli accordi transattivi conclusi nel corso dell'iter divisorio, qualora questi, traducendosi in intese rivolte a prevenire o risolvere in via definitiva, mediante reciproche concessioni, controversie sulla concreta determinazione delle porzioni, vengano necessariamente a spiegare effetti sul contenuto del successivo atto di divisione.
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