Cass. pen. n. 45860 del 23 novembre 2012

Testo massima n. 1


Sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia che abbia avuto contatti, in costanza di collaborazione, con le persone che aveva accusato, offrendo la propria ritrattazione in cambio di denaro, non essendo riconducibile tale ipotesi alle violazioni sanzionate da inutilizzabilità previste dal penultimo comma dell'art. 13 della l. n. 82 del 1991.

Testo massima n. 2


Nella ipotesi di contestazione del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso in cui la condotta, iniziata prima della l. 24 luglio 2008 n. 125, introduttiva di un regime sanzionatorio più severo, sia proseguita anche dopo l'entrata in vigore di quest'ultima, sussiste un unico reato permanente e si applica la disciplina sanzionatoria in vigore al momento in cui la condotta associativa è venuta a cessare.

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