Cass. pen. n. 18491 del 24 aprile 2013
Testo massima n. 1
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi che la semplice esistenza di relazioni di parentela con un esponente dell'associazione costituisca di per sé prova o solo indizio della appartenenza di un soggetto alla medesima. (Nella specie, la S.C. ha, comunque, affermato che, una volta accertata l'esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare ed una non occasionale attività criminosa dei singoli esponenti della famiglia, nulla impedisce al giudice di attribuire alla circostanza che vi siano legami di parentela tra un soggetto e coloro che nella associazione occupano posizioni di vertice o di rilievo, valore indiziante in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso).