Cass. pen. n. 28336 del 28 giugno 2013
Testo massima n. 1
L'omissione dell'informazione di garanzia prima dell'adozione del decreto di sequestro preventivo (nella specie funzionale alla confisca per equivalente), ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualità, in tanto comportano la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., in quanto determinino la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro.