Cass. civ. n. 5996 del 06 marzo 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Presunzione ex art. 15, lett. c, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Ambito di applicazione - Limiti - Contestazione di atti registrati - Esclusione - Conseguenze.


In tema di imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla registrazione d'ufficio, in mancanza di richiesta dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 15, lett. c), del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), solo per accertare la conclusione di un contratto verbale che non è stato oggetto di registrazione, ma non anche per contestare atti o negozi che sono stati regolarmente sottoposti a registrazione, attribuendovi un diverso significato o negandone la sostanza economica, dovendo, in tali diverse posizioni, procedere ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, fermo il divieto di usare elementi extratestuali, o in base all'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22327 del 2022

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 lett. C CORTE COST.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

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