Cass. pen. n. 21890 del 28 maggio 2014

Testo massima n. 1


Al fine della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento del delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. (Nella fattispecie l'aggravante è stata riconosciuta in relazione al travisamento realizzato indossando una leggera calza di seta).

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