Cass. civ. n. 600 del 10 gennaio 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento - Raddoppio dei termini - Applicabilità all’IRAP - Esclusione - Fondamento.
In tema di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST.