Cass. civ. n. 600 del 10 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento - Raddoppio dei termini - Applicabilità all’IRAP - Esclusione - Fondamento.


In tema di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 10483 del 2018

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST.

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