Cass. pen. n. 1980 del 16 gennaio 2015
Testo massima n. 1
In tema di frode in commercio, la mancanza o la differenza dei segni distintivi, che assume rilevanza determinante nell'esercizio della attività commerciale, dà luogo a quella diversità che integra il reato di cui all'art. 515 c.p., indipendentemente dalle intrinseche caratteristiche del prodotto e dalle sue qualità.