Cass. pen. n. 3217 del 23 gennaio 2015
Testo massima n. 1
In tema di "ne bis in idem", la parte che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato ha l'onere di fornire la prova della asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione.