Cass. pen. n. 45948 del 19 novembre 2015
Testo massima n. 1
L'appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perchè non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del G.i.p, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima. (Nella fattispecie, è stato ritenuto ammissibile dalla S.C. l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.i.p. che aveva negato la misura cautelare personale nei confronti dell'imputato quale organizzatore di associazione a delinquere ai fini di traffico illecito di stupefacenti, sul rilievo che, nel momento in cui l'impugnazione per la parte relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha fatto necessariamente leva anche sulla primaria rilevanza della omessa valutazione della gravità indiziaria dei reati fine di cui all'art. 73 dello stesso decreto, commessi da altri indagati, lo stesso non costituiva più una mera riproposizione della richiesta originaria).