Cass. pen. n. 30323 del 15 luglio 2016
Testo massima n. 1
Il responsabile di un'associazione privata avente la finalità di promuovere servizi culturali ed iniziative per il tempo libero in favore dei dipendenti della Polizia di Stato e dei loro familiari, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale - non essendo configurabile un'attività di formazione o di manifestazione della volontà della P.A. ovvero di esercizio di poteri autoritativi o certificativi - né quella di incaricato di pubblico servizio, dovendosi escludere che tale attività sia oggettivamente di pubblico interesse o che tale natura possa derivare dall'art. 16 d.P.R. 147 del 1990.