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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1787 del 10 marzo 1983

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1787 del 10 marzo 1983

Testo massima n. 1

Nel caso di forma scritta richiesta ad
substantiam, la volontà deve essere manifestata per iscritto dal soggetto stipulante o da un suo rappresentante munito di procura scritta [ art. 1392 c.c. ]. Pertanto, non può valere come accettazione di una proposta di contratto lo scritto proveniente da un terzo, sia pure mandatario, ma non munito di procura scritta.

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