Cass. civ. n. 6033 del 28 febbraio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Istanza di discussione in pubblica udienza - Emergenza da Covid-19 - Trattazione scritta anziché collegamento da remoto - Legittimità - Condizioni - Violazione del diritto di difesa - Insussistenza.


In tema di processo tributario durante l'emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19579 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST.
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 27 com. 2
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE
Costituzione art. 111

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