Cass. civ. n. 604 del 10 gennaio 2025
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Autoferrotranvieri - Art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Richiesta di intervento del Consiglio di disciplina - Licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro - Nullità per violazione di norma imperativa - Conseguenze - Sentenza della Corte cost. n. 22 del 2024 - Parziale illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Diritto del lavoratore alla reintegrazione - Sussistenza.
Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale - alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 2 CORTE COST.