14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3154 del 9 novembre 1971
Testo massima n. 1
Sebbene le due ipotesi indicate nell’art. 1395 c.c. nelle quali il contratto con se stesso può essere ritenuto valido, e cioè l’espressa autorizzazione del rappresentato e la predeterminazione del contenuto del contratto debbano intendersi previste alternativamente, nel senso che è sufficiente che sussista l’una o l’altra di esse per escludere l’invalidità del contratto concluso dal rappresentante, tuttavia l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante non può essere considerata idonea ad escludere il conflitto di interessi e quindi l’annullabilità del contratto, se non sia accompagnata da una determinazione degli elementi negoziali sufficiente ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]