14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4045 del 7 luglio 1983
Testo massima n. 1
L’art. 1396 c.c., secondo il quale la modificazione e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, e, in mancanza, non sono opponibili se non si provi che i terzi medesimi le conoscevano, trova applicazione anche in materia cambiaria, qualora sussista, come nel caso degli imprenditori commerciali e delle società di capitali, un sistema di pubblicità legale in ordine al conferimento del potere di rappresentanza. In particolare, con riguardo ad una società di capitali, detto principio è reso operante dagli artt. 2385 ultimo comma e 2457 ter primo comma c.c. [ introdotti dal D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127 ], nel senso che la società medesima non può opporre al portatore di una cambiale, emessa dal proprio amministratore, la pregressa cessazione di quest’ultimo dalla carica [ salva la prova della suddetta conoscenza ], qualora di tale cessazione non sia stata data la prescritta pubblicità nel registro delle imprese e nel Bollettino Ufficiale della società, ferma restando l’applicabilità dell’art. 11 della legge cambiaria, circa l’assunzione di obbligazione cartolare in proprio anche da parte del rappresentante senza poteri.
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