Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14 del 7 gennaio 1976

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14 del 7 gennaio 1976

Testo massima n. 1

A norma dell’art. 1396 primo comma c.c., le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e, in mancanza, esse non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto; ai sensi, invece, del secondo comma dello stesso articolo, le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili a terzi che le hanno senza colpa ignorate, e, fra queste ultime, rientra l’ipotesi della scadenza della procura.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze