Cass. civ. n. 3378 del 20 febbraio 2004

Testo massima n. 1


Anche quando la parte convenuta in giudizio per la risoluzione di un contratto per inadempimento risulti, con riferimento all'epoca della domanda giudiziale, non essere adempiente per inesigibilità, a quella data, della prestazione dedotta in giudizio, la sopravvenuta esigibilità di questa in corso di causa, senza che il convenuto l'adempia, comporta la rilevanza della sopravvenuta inadempienza ai fini della pronuncia di risoluzione, costituendo l'inadempimento, agli effetti della risoluzione del contratto, una condizione dell'azione che, in quanto tale, è sufficiente che sussista al momento della sentenza.

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