Cass. civ. n. 6088 del 06 marzo 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Cooperative edilizie a proprietà indivisa - Detrazione ex art. 8 del d.lgs n. 504 del 1992 per l'abitazione principale - Spettanza - Ambito di applicazione - Fondamento.
In tema di ICI, la detrazione concessa per l'abitazione principale ex art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che restano soggetti passivi dell'imposta anche dopo l'assegnazione degli alloggi ai propri soci, adibite dagli assegnatari ad abitazione principale, che non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, in quanto l'art. 8, comma 3, del citato d.lgs. introduce una presunzione relativa che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, anche per un periodo di tempo limitato, di altro immobile non coincidente con quello di residenza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 3 CORTE COST.