Cass. civ. n. 10703 del 23 maggio 2005
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'art. 65 ord. giud. attribuisce alla Corte di Cassazione la funzione istituzionale di organo regolatore sia della giurisdizione sia della competenza: di conseguenza le pronunce della Suprema Corte sulla giurisdizione e sulla competenza hanno un'efficacia c.d. «panprocessuale» e quindi, anche se estranee alla nozione di cosa giudicata sostanziale di cui all'art. 2909 c.c., fanno eccezione rispetto alla regola generale di cui al comma 2 dell'art. 310 c.p.c., che non consente alle sentenze di contenuto processuale di sopravvivere all'estinzione del processo e quindi di avere efficacia vincolante nei successivi processi tra le stesse parti.
Testo massima n. 2
Qualora, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, non sia disposta - ai sensi dell'art. 367 c.p.c. - la sospensione del processo pendente, la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado, neppure se questa sia passata in giudicato, trattandosi di sentenza condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di Cassazione.