Cass. civ. n. 4237 del 7 maggio 1987

Testo massima n. 1


La ratifica da parte dell'interessato a norma dell'art. 1399 c.c. degli atti compiuti dal falsus procurator è un atto unilaterale ricettizio e come tale consegue gli effetti che le sono propri quando l'atto stesso è portato a conoscenza dell'altro contraente mediante notificazione o quanto meno comunicazione. In mancanza, qualsiasi atto o dichiarazione dell'interessato è inidoneo ad estendere nei suoi confronti gli effetti del contratto concluso in suo nome da un terzo privo dei relativi poteri.

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