Cass. civ. n. 4211 del 23 febbraio 2007
Testo massima n. 1
Sono esenti da responsabilità i sanitari che, nonostante il preventivo rifiuto delle cure (nella specie: trasfusioni di sangue) espresso dal paziente Testimone di Geova, procedono comunque ad effettuare tali cure, resesi necessarie in seguito all'imprevisto peggioramento del quadro clinico, ritenendo non più operante il dissenso espresso inizialmente dal paziente in ragione dello stato di incoscienza e pericolo di vita nel quale quest'ultimo versava al momento in cui gli è stata praticata la trasfusione.