Art. 5 – Codice civile – Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all'ordine pubblico o al buon costume (32 Cost.).
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se pensi che i diritti nascano solo con la maggiore età, ti sbagli: dal momento in cui nasci acquisisci automaticamente la capacità giuridica, indipendentemente da età, nazionalità o condizioni personali.
- La capacità giuridica non va confusa con la capacità di agire: un minore può essere titolare di diritti — ereditare, ricevere donazioni, ottenere un risarcimento — ma non può esercitarli autonomamente.
- La personalità giuridica cessa con la morte, ma i diritti della personalità — nome, immagine, onore — continuano a essere tutelati anche dopo, e i familiari possono agire contro chi li viola.
- La commorienza, cioè la morte simultanea di più persone nello stesso evento, ha effetti rilevanti: se non è possibile stabilire chi sia morto prima, la legge presume la contemporaneità, con conseguenze dirette sulla successione.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 23215/2025
Integra il delitto di esercizio abusivo di una professione, la condotta di colui che, senza essere abilitato all'esercizio della professione medica, esegua un intervento di circoncisione maschile "rituale" o culturale-etnica, posto che quest'ultimo, pur integrando un atto di disposizione del proprio corpo non espressamente vietato e non incompatibile con l'art. 5 cod. civ., deve essere qualificato un atto medico.
Cass. civ. n. 27751/2013
Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l' "id quod plerumque accidit", in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo. (Cassa con rinvio, App. Perugia, 22/06/2007).
Cass. civ. n. 584/2008
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.
Cass. civ. n. 4211/2007
Sono esenti da responsabilità i sanitari che, nonostante il preventivo rifiuto delle cure (nella specie: trasfusioni di sangue) espresso dal paziente Testimone di Geova, procedono comunque ad effettuare tali cure, resesi necessarie in seguito all'imprevisto peggioramento del quadro clinico, ritenendo non più operante il dissenso espresso inizialmente dal paziente in ragione dello stato di incoscienza e pericolo di vita nel quale quest'ultimo versava al momento in cui gli è stata praticata la trasfusione.
Cass. civ. n. 16123/2006
L'ordinamento positivo tutela il concepito e l'evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita, e non anche verso la "non nascita", essendo (al più) configurabile un "diritto a nascere" e a "nascere sani", suscettibile di essere inteso esclusivamente nella sua positiva accezione: sotto il profilo privatistico della responsabilità contrattuale o extracontrattuale o da "contratto sociale", nel senso che nessuno può procurare al nascituro lesioni o malattie (con comportamento omissivo o commissivo colposo o doloso); sotto il profilo - latamente - pubblicistico, nel senso che debbono venire ad essere predisposti tutti gli istituti normativi e tutte le strutture di tutela, cura e assistenza della maternità idonei a garantire al concepito (nell'ambito delle umane possibilità) di nascere sano.
Cass. civ. n. 14747/2006
In tema di vaccinazioni obbligatorie è onere dei genitori, cui con ordinanza ingiunzione sia stata inflitta la sanzione amministrativa per avere omesso di sottoporre la propria figlia minore a detta vaccinazione, fornire la prova che essa in tal caso avrebbe potuto correre dei rischi. È infatti principio che il genitore che intende tutelare la salute del minore non può semplicemente contrastare - per propria convinzione o per ignoranza - l'obbligo stabilito dalla legge, ma deve indicare le ragioni specifiche che rendono, nel proprio caso, sconsigliata o pericolosa la vaccinazione e allegare la prova, da un lato, della sussistenza, quantomeno fondatamente putativa, di specifiche controindicazioni e, dall'altro, dell'indifferenza della struttura sanitaria in occasione del contatto. (Fattispecie in tema di somministrazione di vaccino contro l'epatite B). (Rigetta, Giud. Pace Vicenza, 22 luglio 2002).
Cass. civ. n. 10418/2006
Le controversie aventi ad oggetto l'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Cass. civ. n. 12143/2006
Ogni persona fisica può scegliere liberamente le modalità ed il luogo della propria sepoltura. La volontà può essere espressa all'interno delle proprie disposizioni testamentarie - la legge infatti consente esplicitamente che tra esse rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale (art. 587, comma 2, c.c.) - o, quando manchi la scheda testamentaria, attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti, senza rigore di forma. L'esistenza ed il contenuto di un simile mandato costituiscono questioni di fatto e, investendo apprezzamenti riservati al giudice di merito, si sottraggono al sindacato in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 369/2006
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della L. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui fa divieto di ottenere, su richiesta dei soggetti che hanno avuto accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la diagnosi preimpianto sull'embrione ai fini dell'accertamento di eventuali patologie, giacché la norma contenuta in tale disposizione (divieto di diagnosi preimpianto) è desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati, nonché dall'interpretazione dell'intero testo legislativo "alla luce dei suoi criteri ispiratori".
Cass. civ. n. 38852/2005
La previsione del consenso scritto nel Codice di deontologia medica non è una norma cogente ed ha una mera finalità di responsabilizzare il medico, il quale se ha comunque adeguatamente informato il paziente, pur non ottenendo risposta scritta (che certamente non può essere imposta), non può ritenersi negligente.
Cass. civ. n. 15611/2005
Gli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, disponendo che l'indennizzo per i danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie è corrisposto dallo Stato "alle condizioni e nei termini previsti dalla presente legge" , mediante assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, escludono la fondatezza della pretesa volta ad ottenere la determinazione dell'indennizzo in misura corrispondente all'ammontare del danno effettivamente subito, ostandovi la "ratio" stessa della legge, volta non già a risarcire integralmente, ma ad indennizzare i soggetti danneggiati da trattamenti sanitari obbligatori, nel quadro della solidarietà sociale che rinviene la sua fonte normativa nell'art. 2 Cost., ed alla quale la legge in questione ha inteso dare concreta attuazione. Nè sussistono dubbi di legittimità costituzionale di tale disciplina, in riferimento al diritto costituzionale vivente, quale risulta dalle sentenze della Corte costituzionale n. 27 del 1998 e n. 38 del 2002, avendo le stesse precisato che il legislatore gode di un'ampia discrezionalità quanto alla misura dell'indennizzo, ed è abilitato a compiere gli apprezzamenti necessari a comporre nell'equilibrio del bilancio le scelte di compatibilità e di relativa priorità nelle quali si sostanziano le politiche sociali dello Stato.
Cass. civ. n. 753/2005
I benefici accordati a quanti presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (e, in caso di morte del soggetto contagiato, ai familiari considerati a suo carico) non spettano in caso di patologie contratte a seguito di trasfusioni o somministrazioni di emoderivati effettuate all'estero (nella specie, si è escluso altresì rilievo alla circostanza che la somministrazione di sangue infetto poteva essere avvenuta in occasione di un trapianto praticato nel Lana del Tirolo, in forza di apposite convenzioni con le province di Trento e Bolzano, fondate sugli accordi di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Austria, peraltro successivi all'esecuzione dell'intervento chirurgico).
Cass. civ. n. 14638/2004
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale tra il chirurgo ed il paziente, il professionista, anche quando l'oggetto della sua prestazione sia solo di mezzi, e non di risultato, ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell'intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, sia perché violerebbe, in mancanza, il dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.), sia perché tale informazione è condizione indispensabile per la validità del consenso, che deve essere consapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico, senza del quale l'intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall'art. 32 Cost., comma secondo, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dall'art. 13 della Costituzione, (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; ex art. 54 c.p.). L'obbligo d'informazione, che si estende allo stato d'efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui il medico presta la propria attività, riguarda i soli rischi prevedibili e non anche gli esiti anomali, e si estende alle varie fasi degli stessi che assumono una propria autonomia gestionale, e, in particolare, ai trattamenti anestesiologici. In ogni caso, perché l'inadempimento dell'obbligo d'informazione dia luogo a risarcimento, occorre che sussista un rapporto di casualità tra l'intervento chirurgico e l'aggravamento delle condizioni del paziente o l'insorgenza di nuove patologie. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda dell'attore che assumeva danni subiti per una inadeguata manovra d'intubazione nel corso di un intervento chirurgico per artoprotesi all'anca, facendo valere la responsabilità del chirurgo per mancanza di consenso informato in relazione al trattamento anestesiologico, dal quale sarebbe derivato il danno fonetico; nell'occasione, la Corte di Cassazione ha reputato corretta la sentenza d'appello che, confermando la decisione di primo grado, aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra il trattamento d'intubazione orotracheale e la disfonia che aveva colpito il ricorrente).
Cass. civ. n. 15614/2004
La controversia con la quale un soggetto richieda l'attribuzione dell'indennizzo di cui all'art. 2 della legge n. 210 del 1992, come sostituito dall'art. 7 del D.L. n. 548 del 1996, ha carattere in senso lato assistenziale ed è riconducibile a quelle previste dall'art. 442 c.p.c. Ne consegue che le spese giudiziali sono disciplinate dall'art. 152 disp.att.c.p.c. (Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione, nel decidere un giudizio non ricadente "ratione temporis" sotto la disciplina dell'art. 152 disp.att.c.p.c. come notificato dall'art. 42, comma 11, del D.L. n. 269 del 2003, ha - in applicazione del testo precedente di detta norma, quale emergente a seguito della Sent. n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale - disposto non provvedersi sulle spese, non ritenendo che ricorresse l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria per essere stato l'indennizzo richiesto infondatamente da un soggetto non avente titolo, in quanto affetto da epatite HCV a seguito di trasfusione di sangue o emoderivati).
Cass. civ. n. 11932/2004
Seppure, stante la natura contrattuale della responsabilità ex articolo 2087 c.c., spetti al datore di lavoro, gravato dall'obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione necessarie per la tutela dell'integrità fisica del lavoratore, provare di avere adempiuto a tale obbligo, l'oggetto della prova (misure da adottare e, in ipotesi, adottate) è necessariamente correlato alla identificazione delle modalità del fatto e presuppone, in relazione ad esse, l'accertamento delle cause che lo hanno determinato e, a tale riguardo, l'onere probatorio è a carico dell'infortunato.
Cass. civ. n. 11022/2003
Il decreto emesso dalla Corte di Appello in sede di reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di rigetto della richiesta del P.M., ex art. 333 c.c., di obbligare i genitori di un minore a sottoporre quest'ultimo a vaccinazione obbligatoria (nella specie, contro l'epatite B) non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non decisorio, perché rivolto alla tutela in via interinale dell'interesse del minore stesso e non a risolvere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, né definitivo, perché sempre revocabile.
Cass. civ. n. 10430/2003
Anche nella vigenza dei "nuovi" criteri di trattamento del paziente psichiatrico, quali introdotti dalla L. n. 180 del 1978, il sanitario che ha in cura un paziente infermo di mente rimane titolare dell'obbligo della protezione del bene della vita e dell'incolumità individuale del medesimo, per lo meno quando questi risulti pericoloso per sé, come allorquando sia ad alto rischio suicidario per avere, in epoca assai recente, messo in atto tre tentativi di suicidio. In tal caso il medico deve adottare ogni precauzione a tutela del paziente e se, affidandolo ad assistente volontaria per una passeggiata fuori dal luogo di ricovero, omette di adeguatamente rappresentare alla medesima la particolare condizione di rischio propria del soggetto, ai fini delle necessarie cautele da adottare, egli (il medico) viene correttamente ritenuto responsabile della morte del malato sottrattosi alla sorveglianza dell'affidataria e suicidatosi. Né potrebbe, in siffatta situazione, essere invocato il principio dell'affidamento, poiché questo, com'è noto, non opera ogni volta in cui allo stesso soggetto titolare (originario) della posizione di garanzia sia rimproverabile un contegno colposo, che crea i presupposti per il verificarsi dell'evento lesivo.
Cass. civ. n. 9346/2002
Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all'istituto scolastico – l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.
Cass. civ. n. 528/2002
Malgrado l'assenza di un consenso informato del paziente - e sempre che non sussista un dissenso espresso dello stesso al trattamento terapeutico prospettato - deve escludersi che il medico sia penalmente responsabile delle lesioni alla vita o all'intangibilità fisica e psichica del paziente sul quale ha operato in osservanza delle leges artis, poiché l'attività terapeutica, essendo strumentale alla garanzia del diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost., e autorizzata e disanimata dall'ordinamento ed e quindi scriminatura da uno «stato di necessita» ontologicamente intrinseco, senza che sia necessario fare riferimento alle cause di giustificazione codificate.
Cass. civ. n. 38/2002
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della L. 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall'art. 1, comma 2, della L. 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. La tabella E allegata al D.P.R. n. 834 del 1981, sostitutiva della corrispondente tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) rientra in un sistema normativo complesso diverso ed indipendente rispetto a quello creato dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, e quindi, data la eterogeneità dei sistemi in questione, non può essere applicata a coloro che siano stati danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. L'intervento indennitario previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 non può essere commisurato al danno effettivamente subìto dal soggetto che, anche nell'interesse della collettività, si è esposto al rischio conseguente al trattamento sanitario, poiché il fine che lo Stato persegue con un indennizzo consiste in un equo ristoro, non nel risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 476/2002
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
Cass. civ. n. 6799/2002
Poiché l'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non risarcitoria, ma assistenziale in senso lato, riconducibile agli art. 2 e 32 cost. e alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità (e dei suoi accessori, quali gli interessi), rientrano in quelle previste dall'art. 442 c.p.c.
Cass. civ. n. 12012/2002
In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.
Cass. civ. n. 10706/2002
Il datore di lavoro, nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, non può invocare il concorso di colpa del lavoratore non solo con riferimento all'incidente a lui occorso - avendo il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo, nonostante la sua eventuale imprudenza o negligenza, la quale viene ad assumere solo l'efficacia di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento - ma neanche con riferimento all'incidente occorso ad altro lavoratore che sia intervenuto in operazioni di soccorso del primo, nella concitazione delle quali, poi, nemmeno una eventuale imprudenza od imperizia del soccorritore vale a configurare una responsabilità dello stesso, né esclusiva, né concorrente, nella produzione del danno che costui si sia procurato. (Fattispecie in cui un lavoratore alla guida di un carrello elevatore, intervenuto in soccorso di un collega - rimasto schiacciato, per aver tentato, anziché allontanarsi repentinamente, di arginare la caduta di alcuni rotoli di lamiera scivolati dal pianale nel quale erano depositati, inadeguato a contenerli per le dimensioni ridotte e per l'assenza di opere intermedie - aveva riportato, nel liberare il collega, l'asportazione della falange ungueale del dito indice della mano sinistra).
Cass. civ. n. 24942/2001
In tema di lesioni cagionate nel contesto di una attività sportiva, ricompresa nella categoria degli sports a violenza solo eventuale, non opera la scriminante di cui agli artt. 50 e 51 c.p. e si verte, invece in una ipotesi di superamento del c.d. rischio consentito, ogniqualvolta venga posta coscientemente a repentaglio l'incolumità del giocatore avversario il quale è legittimato ad attendersi comportamenti agonistici anche rudi, ma non violazioni del dovere di lealtà che si risolvano nel disprezzo per l'altrui integrità fisica. (Fattispecie in cui, in una gara di calcetto a cinque, l'imputato, durante una azione di gioco, a seguito della «umiliazione» scaturita da un tunnel, per ostacolare la corsa del giocatore avversario, allargava i gomiti e andava a colpire quest'ultimo al volto cagionando allo stesso lesioni guaribili in sette giorni).
Cass. civ. n. 1572/2001
La mancanza del consenso (opportunamente "informato") del malato o la sua invalidità per altre ragioni determina l'arbitrarietà del trattamento medico-chirurgico e la sua rilevanza penale, in quanto compiuto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo. (In motivazione, la Corte ha precisato che alla regola del necessario consenso della persona che deve sottoporsi al trattamento sanitario, fanno eccezione le ipotesi di trattamenti obbligatori "ex lege", ovvero quelle in cui il paziente non sia in condizione di prestare il proprio consenso o si rifiuti di prestarlo e l'intervento medico risulti urgente e indifferibile).
Cass. civ. n. 9/2000
Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità con conseguente menomazione permanente dell'integrità psicofisica, ha diritto, ex art. 1 l. n. 210 del 1992, ad un indennizzo da parte dello Stato, derivante dal riconoscimento, in capo al danneggiato, di una posizione di diritto soggettivo tutelabile proponendo ricorso davanti al giudice ordinario competente, restando pertanto esclusa ogni ipotesi di configurabilità di posizioni diverse dal diritto soggettivo, nonché la conseguente necessità della devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo.
Cass. civ. n. 13923/2000
In tema di competenza territoriale, alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 c.p.c. che vedano come parte l'amministrazione statale si applicano le ordinarie regole sulla competenza per territorio, le quali sono derogate alla stregua del cosiddetto foro erariale, solo nei procedimenti davanti a giudici collegiali, non in quelli davanti ai giudici monocratici. Pertanto nelle controversie aventi ad oggetto la spettanza dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla l. n. 210 del 1992, le quali rientrano nell'art. 442 c.p.c., trova applicazione il foro speciale della residenza dell'attore, in base all'art. 444 comma 1 c.p.c., come modificato dall'art. 86 d.lg. n. 51 del 1998.
Cass. civ. n. 8910/2000
In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva deve ritenersi che, qualora i comportamenti violenti non oltrepassino la soglia di rischio consentito nella specifica attività ginnica, essi appartengono alla categoria degli illeciti sportivi penalmente non rilevanti, poiché sprovvisti di antigiuridicità per mancanza di danno sociale. Ne consegue che non è punibile lo sportivo il quale, nel rispetto delle regole del gioco, o violandole entro i limiti dell'illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all'avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata. (Affermando tale principio, e con riferimento alla fattispecie relativa a pugno sferrato, fuori dal gioco, all'avversario, ha precisato la Corte che, quando il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore viola volontariamente le regole gioco - al fine, per esempio, di intimorire l'avversario o di punirlo per un suo precedente comportamento - il fatto medesimo non potrà rientrare nella causa di giustificazione ma sarà penalmente perseguibile).
Cass. civ. n. 1575/2000
L'art. 2087 c.c. facendo carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere con azione risarcitoria. Tuttavia è sempre necessario che siano ravvisabili, nella condotta del datore di lavoro, profili di colpa cui far risalire il danno all'integrità fisica patito dal dipendente. Pertanto, quando l'espletamento di mansioni proprie della qualifica di appartenenza sia incompatibile con lo stato di salute del lavoratore e comporti l'aggravamento di una preesistente malattia, non può ritenersi responsabile il datore di lavoro per non aver adottato le misure idonee a tutelare l'integrità fisica del dipendente, ove non risulti che egli era a conoscenza dello stato di salute di quest'ultimo e dell'incompatibilità di tale stato con le mansioni affidategli.
Cass. civ. n. 143/2000
Le molestie sessuali commesse dal datore di lavoro o dai suoi stretti collaboratori nei confronti di lavoratori gerarchicamente subordinati costituiscono condotte idonee a ledere la personalità morale e, in conseguenza, l'integrità psico - fisica dei lavoratori che le abbiano subite (nella specie, tuttavia, si è ritenuta infondata la domanda di risarcimento di danno biologico da molestie sessuali proposta da una lavoratrice per mancanza di prova del nesso causale tra la condotta datoriale ed il pregiudizio derivatone).